Art. 4 
 
                     Patto di stabilita' interno 
 
  1. Ai fini  del  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,  su
conforme  indicazione  dell'Assessore  competente   in   materia   di
bilancio, la direzione regionale programmazione economica,  bilancio,
demanio e patrimonio e'  autorizzata  a  rendere  non  operanti,  per
quanto necessario, le disponibilita' correnti dei capitoli di spesa e
a disporre  il  blocco  degli  impegni  di  spesa  e  dei  pagamenti.
L'Assessore competente in materia di bilancio  deve  comunicare  alla
Giunta e al Consiglio regionale le operazioni di  cui  al  precedente
periodo. 
  2. La Regione, qualora ricorrano le condizioni, adotta per gli enti
locali del proprio territorio il patto di stabilita'  regionalizzato.
Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta  dell'Assessore
competente in materia di bilancio, sentita la commissione  consiliare
competente, sono approvati  gli  obiettivi  programmatici  rimodulati
degli enti locali.