Art. 4 Patto di stabilita' interno 1. Ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno, su conforme indicazione dell'Assessore competente in materia di bilancio, la direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio e' autorizzata a rendere non operanti, per quanto necessario, le disponibilita' correnti dei capitoli di spesa e a disporre il blocco degli impegni di spesa e dei pagamenti. L'Assessore competente in materia di bilancio deve comunicare alla Giunta e al Consiglio regionale le operazioni di cui al precedente periodo. 2. La Regione, qualora ricorrano le condizioni, adotta per gli enti locali del proprio territorio il patto di stabilita' regionalizzato. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente, sono approvati gli obiettivi programmatici rimodulati degli enti locali.