Art. 6 
 
Imposta regionale sulle concessioni  statali  dei  beni  del  demanio
  marittimo.  Abrogazioni  dell'art.  14  della  legge  regionale  12
  gennaio  2001,  n.  2,   relativo   all'imposta   regionale   sulle
  concessioni statali del demanio marittimo e dell'articolo 51  della
  legge regionale  6  agosto  2007,  n.  13,  relativo  al  canone  e
  all'imposta  regionale  sulle  concessioni  delle  aree   demaniali
  marittime. 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario)  e  successive
modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta regionale  sulle
concessioni statali dei beni del demanio marittimo, di cui all'art. 2
della legge 16 maggio 1970,  n.  281  (Provvedimenti  finanziari  per
l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e'  istituita  quale
tributo proprio regionale. 
  2. L'imposta e' dovuta alla Regione dai titolari delle  concessioni
e da coloro che sono tenuti al versamento delle somme  corrisposte  a
titolo di indennizzo  per  le  utilizzazioni  senza  titolo  di  beni
demaniali marittimi, di zone di mare territoriale e delle  pertinenze
del demanio marittimo,  ovvero  per  le  utilizzazioni  difformi  dal
titolo concessorio. 
  3. La misura dell'imposta e'  pari  al  15  per  cento  della  base
imponibile costituita  dai  canoni  sulle  concessioni  statali,  ivi
comprese  quelle  rilasciate  e  gestite  dalle  autorita'  portuali,
nonche' dalle somme corrisposte a titolo  di  indennizzo  di  cui  al
comma 2. Entro il 30 maggio di  ogni  anno  i  comuni,  le  autorita'
portuali e le Capitanerie di porto  quantificano  e  comunicano  alla
Regione ed ai soggetti passivi di cui al comma 2 gli  importi  dovuti
di rispettiva competenza. 
  4. I soggetti passivi di cui al comma 2 sono  tenuti  al  pagamento
dell'imposta entro e non oltre il 31 luglio  di  ogni  anno,  tramite
versamento su apposito conto corrente postale intestato alla  Regione
ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale.
Per le somme corrisposte a  titolo  di  indennizzo  il  pagamento  e'
effettuato  entro  e  non  oltre  sessanta  giorni  dall'accertamento
dell'abuso. In caso di omesso,  insufficiente  o  tardivo  versamento
dell'imposta entro i  termini  previsti  dal  presente  articolo,  si
applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta,
oltre agli interessi moratori. 
  5.  In  assenza  della  comunicazione  dell'ammontare  del   canone
aggiornato da parte delle autorita' competenti di cui al comma  3,  i
soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell'imposta  nei
termini di cui al comma 4  ed  in  misura  pari  a  quella  dell'anno
precedente, salvo conguaglio. 
  6.  La  Regione  provvede  all'accertamento  e   alla   riscossione
dell'imposta,  nonche'  al  contenzioso  tributario  e  all'eventuale
rappresentanza in giudizio. Al fine di garantire la corretta gestione
dell'imposta, la Regione puo' altresi' accedere ai dati detenuti  dai
soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni. 
  7. Per le somme non dovute, erroneamente o  indebitamente  versate,
e' consentito il rimborso in favore dei soggetti aventi  diritto.  Il
rimborso, comprensivo degli interessi calcolati ai sensi dell'art.  3
della legge regionale 31  ottobre  1994,  n.  55.  (Provvedimenti  in
materia di tributi regionali), e' concesso previa verifica  da  parte
degli  uffici  regionali  competenti  dell'apposita  istanza  che   i
soggetti interessati trasmettono, pena la decadenza, entro  tre  anni
dalla data dell'avvenuto pagamento. Per le istanze pervenute a  mezzo
plico postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data
apposto dall'ufficio postale accettante. 
  8. In alternativa al rimborso e nei  medesimi  termini  di  cui  al
comma 7, i soggetti aventi diritto possono chiedere la  compensazione
delle somme indebitamente pagate, mediante  trasferimento  agli  anni
successivi dell'importo eccedente l'imposta dovuta e  per  la  stessa
voce tariffaria. 
  9 Qualora la Regione vanti un credito nei  confronti  dei  soggetti
che hanno presentato  richiesta  di  rimborso  o  sono  ricorsi  alla
compensazione  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  e'   prevista   la
compensazione   d'ufficio,   previa   comunicazione    ai    soggetti
interessati. 
  10. L'art. 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, relativo
all'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo
e l'art. 51 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13,  relativo  al
canone e all'imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali
marittime sono abrogati e, per quanto non espressamente previsto  dal
presente  articolo,  si  applicano,  purche'  compatibili,  le  norme
statali e regionali vigenti in materia tributaria. 
  11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari  a  2
milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2014,  sono  iscritte  nella
Tipologia 10102,  «Tributi  indiretti»,  nell'ambito  del  Titolo  1,
«Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa».