Art. 6 Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo. Abrogazioni dell'art. 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo e dell'articolo 51 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, relativo al canone e all'imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime. 1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, di cui all'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e' istituita quale tributo proprio regionale. 2. L'imposta e' dovuta alla Regione dai titolari delle concessioni e da coloro che sono tenuti al versamento delle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone di mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio. 3. La misura dell'imposta e' pari al 15 per cento della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, ivi comprese quelle rilasciate e gestite dalle autorita' portuali, nonche' dalle somme corrisposte a titolo di indennizzo di cui al comma 2. Entro il 30 maggio di ogni anno i comuni, le autorita' portuali e le Capitanerie di porto quantificano e comunicano alla Regione ed ai soggetti passivi di cui al comma 2 gli importi dovuti di rispettiva competenza. 4. I soggetti passivi di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento dell'imposta entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale. Per le somme corrisposte a titolo di indennizzo il pagamento e' effettuato entro e non oltre sessanta giorni dall'accertamento dell'abuso. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta entro i termini previsti dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta, oltre agli interessi moratori. 5. In assenza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte delle autorita' competenti di cui al comma 3, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell'imposta nei termini di cui al comma 4 ed in misura pari a quella dell'anno precedente, salvo conguaglio. 6. La Regione provvede all'accertamento e alla riscossione dell'imposta, nonche' al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio. Al fine di garantire la corretta gestione dell'imposta, la Regione puo' altresi' accedere ai dati detenuti dai soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni. 7. Per le somme non dovute, erroneamente o indebitamente versate, e' consentito il rimborso in favore dei soggetti aventi diritto. Il rimborso, comprensivo degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 55. (Provvedimenti in materia di tributi regionali), e' concesso previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'apposita istanza che i soggetti interessati trasmettono, pena la decadenza, entro tre anni dalla data dell'avvenuto pagamento. Per le istanze pervenute a mezzo plico postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. 8. In alternativa al rimborso e nei medesimi termini di cui al comma 7, i soggetti aventi diritto possono chiedere la compensazione delle somme indebitamente pagate, mediante trasferimento agli anni successivi dell'importo eccedente l'imposta dovuta e per la stessa voce tariffaria. 9 Qualora la Regione vanti un credito nei confronti dei soggetti che hanno presentato richiesta di rimborso o sono ricorsi alla compensazione ai sensi dei commi precedenti, e' prevista la compensazione d'ufficio, previa comunicazione ai soggetti interessati. 10. L'art. 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo e l'art. 51 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, relativo al canone e all'imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime sono abrogati e, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, purche' compatibili, le norme statali e regionali vigenti in materia tributaria. 11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nella Tipologia 10102, «Tributi indiretti», nell'ambito del Titolo 1, «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa».