Art. 7 
 
Disposizioni  in  materia  di  tasse  sulle  concessioni   regionali.
  Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30  «Disciplina
  delle tasse sulle concessioni regionali» e successive modifiche. 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario)  e  successive
modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le tasse sulle concessioni
regionali (TCR), di cui all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281
(Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle  regioni  a  statuto
ordinario), sono istituite quale tributo proprio regionale. 
  2. Le TCR si applicano agli atti e ai provvedimenti indicati  nella
tabella A allegata alla presente legge, alla cui adozione provvede la
Regione nell'esercizio delle proprie funzioni  o  gli  enti  da  essa
delegati ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.  Nella
medesima  tabella  sono  riportate,  per  ciascuno   degli   atti   e
provvedimenti, le misure delle TCR. 
  3. La tassa di rilascio e' dovuta al momento dell'emanazione  degli
atti  e  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  2  e  il  versamento
costituisce presupposto essenziale per la concessione  e  l'efficacia
degli stessi. 
  4. La tassa di rinnovo e' corrisposta ogni qual volta un atto o  un
provvedimento venuto a scadenza venga nuovamente posto in essere. 
  5. Nei casi indicati nella tabella A, gli atti la cui validita' sia
pluriennale sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nei
termini  previsti  nella  tabella  A  medesima,  per   ciascun   anno
successivo a quello nel quale l'atto e' stato emesso. 
  6. Per le TCR la  cui  misura  e'  determinata  in  relazione  alla
dimensione demografica dei comuni, si fa riferimento alla popolazione
residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a  quello  per
il quale la tassa e' dovuta, desunta dai dati ISTAT. 
  7. I soggetti passivi sono tenuti al pagamento  delle  TCR  tramite
versamento su apposito conto corrente postale intestato alla  Regione
ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle TCR entro
il  termine  indicato  dalla  tabella  A,  si  applica  la   sanzione
amministrativa pari al 30 per cento del tributo  non  versato,  oltre
agli interessi moratori. 
  8. La Regione provvede all'accertamento e  alla  riscossione  delle
TCR, alla constatazione ed accertamento delle violazioni  tributarie,
nonche' al contenzioso tributario e all'eventuale  rappresentanza  in
giudizio. La Regione, altresi', al  fine  di  garantire  il  corretto
adempimento fiscale, puo' accedere  ai  dati  detenuti  dai  soggetti
passivi e dagli enti preposti al rilascio delle  concessioni  per  le
quali sono dovute le TCR. 
  9. Qualora un'attivita' soggetta a TCR venga  esercitata  senza  il
relativo atto di concessione o senza aver  provveduto  al  versamento
della tassa, si applica una sanzione amministrativa compresa  tra  il
100 e il 200 per cento della tassa medesima  e,  in  ogni  caso,  non
inferiore all'importo di  100,00  euro.  Il  pubblico  ufficiale  che
emette atti soggetti a TCR prima dell'avvenuto versamento  e'  punito
con una sanzione amministrativa compresa tra  100,00  euro  e  500,00
euro ed e' tenuto al pagamento delle tasse dovute salvo, per  queste,
il regresso verso il debitore. 
  10.  L'accertamento  delle  violazioni  alle  norme  del   presente
articolo puo' essere eseguito, a  pena  di  decadenza,  entro  il  31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui  e'  avvenuta  la
violazione,  decorso  il  quale   l'atto   privo   della   necessaria
corresponsione non e' efficace sino al relativo avvenimento.  In  tal
caso, non sono dovute sanzioni per il mancato o ritardato  pagamento.
Il contribuente puo' chiedere alla struttura regionale competente  la
restituzione delle TCR erroneamente pagate entro il 31  dicembre  del
quinto anno successivo alla data del pagamento o, in caso di  diniego
dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del diniego
stesso. 
  11. E' ammesso il ravvedimento  operoso  di  cui  all'art.  13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472  (Disposizioni  generali
in materia di sanzioni amministrative  per  le  violazioni  di  norme
tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge  23  dicembre
1996, n. 662) e successive modifiche. 
  12. Le TCR di cui al Titolo II «Caccia e Pesca»  e  al  Titolo  III
«Turismo e industria  alberghiera»  della  tabella  A  allegata  alla
presente legge sono devolute alle province  ai  sensi  dell'art.  15,
comma 4 della legge regionale 6 agosto 1999,  n.  14  (Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione  del
decentramento amministrativo), sino all'abolizione delle stesse. 
  13. Le TCR di cui all'art. 3 della l.  281/1970  non  espressamente
indicate nella tabella A allegata alla presente legge sono soppresse. 
  14. Sono o restano abrogati: 
    a) la legge regionale 2 maggio  1980,  n.  30  (Disciplina  delle
tasse sulle concessioni regionali); 
    b) la legge regionale 23 dicembre 1983, n. 76  (Modificazioni  ed
integrazioni alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30); 
    c) la legge regionale 4 luglio 1994, n. 29  (Ulteriori  modifiche
ed integrazioni alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30, recante:  «Disciplina
delle tasse sulle concessioni regionali»); 
    d) l'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.