Art. 7 Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali. Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali» e successive modifiche. 1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le tasse sulle concessioni regionali (TCR), di cui all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario), sono istituite quale tributo proprio regionale. 2. Le TCR si applicano agli atti e ai provvedimenti indicati nella tabella A allegata alla presente legge, alla cui adozione provvede la Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o gli enti da essa delegati ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Nella medesima tabella sono riportate, per ciascuno degli atti e provvedimenti, le misure delle TCR. 3. La tassa di rilascio e' dovuta al momento dell'emanazione degli atti e dei provvedimenti di cui al comma 2 e il versamento costituisce presupposto essenziale per la concessione e l'efficacia degli stessi. 4. La tassa di rinnovo e' corrisposta ogni qual volta un atto o un provvedimento venuto a scadenza venga nuovamente posto in essere. 5. Nei casi indicati nella tabella A, gli atti la cui validita' sia pluriennale sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nei termini previsti nella tabella A medesima, per ciascun anno successivo a quello nel quale l'atto e' stato emesso. 6. Per le TCR la cui misura e' determinata in relazione alla dimensione demografica dei comuni, si fa riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello per il quale la tassa e' dovuta, desunta dai dati ISTAT. 7. I soggetti passivi sono tenuti al pagamento delle TCR tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle TCR entro il termine indicato dalla tabella A, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo non versato, oltre agli interessi moratori. 8. La Regione provvede all'accertamento e alla riscossione delle TCR, alla constatazione ed accertamento delle violazioni tributarie, nonche' al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio. La Regione, altresi', al fine di garantire il corretto adempimento fiscale, puo' accedere ai dati detenuti dai soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni per le quali sono dovute le TCR. 9. Qualora un'attivita' soggetta a TCR venga esercitata senza il relativo atto di concessione o senza aver provveduto al versamento della tassa, si applica una sanzione amministrativa compresa tra il 100 e il 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore all'importo di 100,00 euro. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a TCR prima dell'avvenuto versamento e' punito con una sanzione amministrativa compresa tra 100,00 euro e 500,00 euro ed e' tenuto al pagamento delle tasse dovute salvo, per queste, il regresso verso il debitore. 10. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo puo' essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione, decorso il quale l'atto privo della necessaria corresponsione non e' efficace sino al relativo avvenimento. In tal caso, non sono dovute sanzioni per il mancato o ritardato pagamento. Il contribuente puo' chiedere alla struttura regionale competente la restituzione delle TCR erroneamente pagate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del pagamento o, in caso di diniego dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del diniego stesso. 11. E' ammesso il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche. 12. Le TCR di cui al Titolo II «Caccia e Pesca» e al Titolo III «Turismo e industria alberghiera» della tabella A allegata alla presente legge sono devolute alle province ai sensi dell'art. 15, comma 4 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), sino all'abolizione delle stesse. 13. Le TCR di cui all'art. 3 della l. 281/1970 non espressamente indicate nella tabella A allegata alla presente legge sono soppresse. 14. Sono o restano abrogati: a) la legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali); b) la legge regionale 23 dicembre 1983, n. 76 (Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30); c) la legge regionale 4 luglio 1994, n. 29 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30, recante: «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali»); d) l'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.