Art. 8 
 
Disposizioni  in  materia  di  tutela  e  razionalizzazione  nell'uso
  dell'acqua pubblica. «Abrogazione della legge regionale 19 novembre
  1983, n. 70 Primi interventi per la tutela delle acque  sotterranee
  dagli inquinamenti» e della legge regionale 3 ottobre 1984,  n.  68
  concernente modifiche alla legge regionale n. 70/1983. 
 
  1. In attuazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e
successive modifiche, i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica
sono  regolati,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  dal  presente
articolo. 
  2. I canoni  di  cui  al  comma  1  sono  dovuti  dai  titolari  di
concessioni di derivazione di acqua pubblica. Sono altresi' dovuti da
coloro che utilizzino acqua pubblica  senza  titolo  in  assenza  del
provvedimento  di  concessione,  per  il  quale  sia  stata  comunque
presentata la relativa domanda ai sensi dell'art. 96,  comma  7,  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale) e successive modifiche,  con  esclusione  di  coloro  che
rientrano nella fattispecie di cui all'art. 17 del r.d. 1775/1933. 
  3.  L'art.  3  della  legge  regionale  13  luglio  1998,   n.   28
(Istituzione dell'addizionale regionale  sui  canoni  di  concessione
delle acque pubbliche) e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  3  (Modalita'  di  pagamento   dell'addizionale).   -   1.
L'addizionale regionale di cui alla  presente  legge  e'  dovuta  dai
titolari di concessioni di derivazione di acqua pubblica  nonche'  da
coloro che utilizzino acqua pubblica  senza  titolo  in  assenza  del
provvedimento  di  concessione,  per  il  quale  sia  stata  comunque
presentata la relativa domanda ai sensi dell'art. 96,  comma  7,  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale) e successive modifiche,  con  esclusione  di  coloro  che
rientrano nella fattispecie di cui all'art. 17 del regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici) e successive modifiche. 
  2. L'addizionale e' dovuta contestualmente al pagamento del  canone
entro il 31 marzo di ciascun anno. 
  3.  Con  decreto  del  Presidente  della  Regione  possono   essere
stabilite modalita' di pagamento diverse da quella di  cui  al  comma
1.». 
  4. Il canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua pubblica
e' determinato per ciascuna tipologia  d'uso  sulla  base  di  quanto
stabilito nella tabella B,  allegata  alla  presente  legge,  tenendo
conto delle seguenti specificazioni: 
    a) per consumo umano si intende quello finalizzato al consumo per
il fabbisogno idrico delle  persone  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa posta a tutela della  qualita'  delle  acque  destinate  al
consumo umano; 
    b) per uso irriguo si intende quello finalizzato  all'irrigazione
fondiaria e all'irrigazione di coltivazioni all'interno di serre; 
    c) per uso  idroelettrico  si  intende  quello  finalizzato  alla
produzione di energia elettrica o di forza motrice; 
    d) per uso industriale si intende quello finalizzato  a  processi
produttivi industriali. Nel caso in  cui  detti  processi  produttivi
siano messi in atto da imprese alimentari per  la  fabbricazione,  il
trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di  prodotti
o di sostanze destinate al consumo umano, l'uso delle acque  rispetta
la normativa posta a tutela della qualita' delle acque  destinate  al
consumo  umano,  escluse  quelle  la  cui  qualita'  non  puo'  avere
conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale; 
    e) per uso verde pubblico, attrezzature sportive, pescicoltura si
intende quello finalizzato  all'inaffiamento  di  aree  destinate  al
verde o di aree sportive e all'allevamento ittico; 
    f) per uso igienico e similari si intende quello  finalizzato  ai
servizi igienici, anche all'interno di impianti sportivi, industrie e
strutture varie; 
    g) per usi  diversi  si  intendono  usi  non  riconducibili  alle
tipologie  individuate  dalle  lettere  precedenti,  purche'  non  in
contrasto con la normativa  vigente  e  con  il  pubblico  interesse,
tenuto conto delle sue concrete modalita' di esercizio. 
  5. Per gli usi di cui al comma 4, lettere a), b), d) e), f)  e  g),
il canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua  pubblica  e'
determinato sulla base della portata costante o media annua  nominale
di concessione. L'unita' di misura per la determinazione  del  canone
e' il modulo, corrispondente ad una portata pari a 100 l/s. Per l'uso
di cui al comma 4, lettera c), il canone e'  calcolato  in  relazione
alla potenza nominale  media  annua  espressa  in  Kw.  Nel  caso  di
derivazioni a bocca libera per gli usi di cui al comma 4, lettera b),
la determinazione del canone e' fatta in relazione all'estensione dei
terreni irrigati espressa in ettari. 
  6.  Con  determinazione  dirigenziale,   la   struttura   regionale
competente provvede annualmente ad aggiornare la misura del canone di
cui alla tabella B in relazione al tasso di inflazione programmato. 
  7. Il canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua pubblica
e' dovuto per anno solare ed e' versato anticipatamente, entro il  31
marzo dell'anno di riferimento. 
  8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 15, lettera d), gli utenti
di acqua pubblica sono tenuti al pagamento del  canone  nella  misura
intera, anche in caso di restituzione delle  acque  derivate  con  le
medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate o in caso di
riuso delle  acque  a  circuito  chiuso  con  reimpiego  delle  acque
risultanti a valle del processo produttivo. 
  9. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno,  il
canone e' dovuto limitatamente ai mesi di validita' della concessione
nell'anno di scadenza o rilascio, in ragione di ratei mensili pari  a
un dodicesimo del canone annuo, con esclusione dei canoni minimi  che
non sono suddivisibili  e  devono  essere  comunque  corrisposti  per
intero. Ai fini di cui al presente comma, la frazione  di  mese  deve
intendersi per intera. 
  10. Il pagamento del canone  di  concessione  demaniale  per  l'uso
dell'acqua pubblica e' effettuato  mediante  versamento  su  apposito
conto  corrente  postale  intestato  alla  Regione  ovvero   mediante
bonifico bancario a favore della tesoreria regionale. 
  11. L'omesso, ritardato o parziale pagamento comporta una  sanzione
pari al 30 per cento del canone non  versato,  oltre  agli  interessi
moratori. 
  12. Il mancato pagamento totale  o  parziale  del  canone  per  tre
annualita'  consecutive  comporta  la  decadenza  di  diritto   dalla
concessione o da  altro  titolo  all'uso  dell'acqua  pubblica  e  il
divieto  di  utilizzo  della  medesima  dalla  scadenza  della  terza
annualita'.  L'accertamento   di   tale   decadenza   e'   comunicato
dall'autorita' concedente al soggetto esercente  e  al  comune  o  ai
comuni interessati dalle opere di derivazione ed  e'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della Regione . 
  13. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 17  e
dall'articolo 55 del r.d. 1775/1933 e successive modifiche, nel  caso
di ricerche sotterranee o scavo di pozzi senza i prescritti  atti  di
assenso, si applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  un
minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro. 
  14. E' istituito,  presso  la  struttura  regionale  competente  in
materia di risorse idriche, il  catasto  regionale  dei  prelievi  di
acqua pubblica, nel quale vengono archiviati ed  informatizzati,  con
relativo codice identificativo definitivo, tutti i provvedimenti,  le
prese d'atto ed i riconoscimenti rilasciati in materia, suddivisi per
provincia. 
  15. La Regione, in conformita' a quanto previsto dagli articoli  86
e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n.  59)
e successive modifiche e dall'art. 96, comma 11, del d.lgs.  152/2006
e successive modifiche, adotta, entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentite  le  competenti
commissioni consiliari, uno o piu' regolamenti autorizzati  ai  sensi
dell'art. 47,  comma  2,  lettera  c),  dello  Statuto,  al  fine  di
disciplinare in modo organico: 
    a) le procedure per il rilascio delle  concessioni  di  grandi  e
piccole derivazioni di acqua pubblica e per la ricerca, estrazione ed
utilizzazione delle acque sotterranee; 
    b) la costituzione del catasto regionale dei  prelievi  di  acqua
pubblica di cui al comma 14; 
    c) l'eventuale rideterminazione  delle  diverse  tipologie  d'uso
dell'acqua pubblica e dei relativi canoni; 
    d) l'eventuale applicazione e  determinazione  di  riduzioni  del
canone in caso di riuso delle acque o di restituzione delle acque  di
scarico  con  le  medesime  caratteristiche  qualitative  di   quelle
prelevate; 
    e) la specificazione, nei limiti di quanto previsto dal comma 13,
delle fattispecie di illecito amministrativo e la  graduazione  delle
relative sanzioni pecuniarie; 
    f) la determinazione delle spese di istruttoria per  il  rilascio
dei provvedimenti concessori. 
  16. I regolamenti di cui al comma 15 sono adottati nel rispetto dei
principi di cui al r.d. 1775/1933 e successive modifiche, del  d.lgs.
152/2006  e  successive  modifiche  e  dell'art.   12   del   decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e
successive  modifiche,  nonche'  dei   principi   di   tutela   della
concorrenza, trasparenza e non discriminazione, di semplificazione  e
riduzione degli oneri  amministrativi,  ferma  restando  la  potesta'
regolamentare  degli  enti   locali   in   ordine   alla   disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni delegate. 
  17. Resta ferma la delega di funzioni alle province di cui all'art.
9, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53
(Organizzazione regionale della  difesa  del  suolo  in  applicazione
della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche. 
  18. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento  di
cui al comma 15 sono abrogate: 
    a) la legge regionale 19 novembre 1983, n. 70  (Primi  interventi
per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti); 
    b) la legge regionale 3 ottobre 1984, n. 68 (Modifiche alla legge
regionale 19 novembre 1983, n. 70, concernente «Primi interventi  per
la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti»). 
  19. E' differita al 31 dicembre 2015 la  durata  delle  concessioni
delle utenze dell'acqua pubblica che siano scadute e non siano  state
rinnovate, per le quali sia stata regolarmente presentata domanda  di
rinnovo,  non  respinta  dall'amministrazione,  e  purche'  non   sia
intervenuta una dichiarazione di decadenza  da  diritto  di  derivare
acqua pubblica. 
  20. E' prorogata al 31 dicembre 2015 la  durata  delle  concessioni
delle utenze di  acqua  pubblica  con  scadenza  entro  la  fine  del
medesimo anno. 
  21. I titolari delle utenze di cui ai commi 19  e  20,  a  pena  di
decadenza dalla concessione, devono presentare, entro il termine  del
31   dicembre   2015,   domanda   di   rinnovo   della    concessione
all'amministrazione regionale o provinciale competente. 
  22. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a  13
milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2014,  sono  iscritte  nella
Tipologia 30100, «Vendita di beni  e  servizi  e  proventi  derivanti
dalla  gestione  dei  beni»,  nell'ambito  del  Titolo  3,   «Entrate
extratributarie».