Art. 8 Disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell'uso dell'acqua pubblica. «Abrogazione della legge regionale 19 novembre 1983, n. 70 Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti» e della legge regionale 3 ottobre 1984, n. 68 concernente modifiche alla legge regionale n. 70/1983. 1. In attuazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche, i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica sono regolati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dal presente articolo. 2. I canoni di cui al comma 1 sono dovuti dai titolari di concessioni di derivazione di acqua pubblica. Sono altresi' dovuti da coloro che utilizzino acqua pubblica senza titolo in assenza del provvedimento di concessione, per il quale sia stata comunque presentata la relativa domanda ai sensi dell'art. 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, con esclusione di coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 17 del r.d. 1775/1933. 3. L'art. 3 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 28 (Istituzione dell'addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche) e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Modalita' di pagamento dell'addizionale). - 1. L'addizionale regionale di cui alla presente legge e' dovuta dai titolari di concessioni di derivazione di acqua pubblica nonche' da coloro che utilizzino acqua pubblica senza titolo in assenza del provvedimento di concessione, per il quale sia stata comunque presentata la relativa domanda ai sensi dell'art. 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, con esclusione di coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche. 2. L'addizionale e' dovuta contestualmente al pagamento del canone entro il 31 marzo di ciascun anno. 3. Con decreto del Presidente della Regione possono essere stabilite modalita' di pagamento diverse da quella di cui al comma 1.». 4. Il canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua pubblica e' determinato per ciascuna tipologia d'uso sulla base di quanto stabilito nella tabella B, allegata alla presente legge, tenendo conto delle seguenti specificazioni: a) per consumo umano si intende quello finalizzato al consumo per il fabbisogno idrico delle persone secondo quanto previsto dalla normativa posta a tutela della qualita' delle acque destinate al consumo umano; b) per uso irriguo si intende quello finalizzato all'irrigazione fondiaria e all'irrigazione di coltivazioni all'interno di serre; c) per uso idroelettrico si intende quello finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice; d) per uso industriale si intende quello finalizzato a processi produttivi industriali. Nel caso in cui detti processi produttivi siano messi in atto da imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, l'uso delle acque rispetta la normativa posta a tutela della qualita' delle acque destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale; e) per uso verde pubblico, attrezzature sportive, pescicoltura si intende quello finalizzato all'inaffiamento di aree destinate al verde o di aree sportive e all'allevamento ittico; f) per uso igienico e similari si intende quello finalizzato ai servizi igienici, anche all'interno di impianti sportivi, industrie e strutture varie; g) per usi diversi si intendono usi non riconducibili alle tipologie individuate dalle lettere precedenti, purche' non in contrasto con la normativa vigente e con il pubblico interesse, tenuto conto delle sue concrete modalita' di esercizio. 5. Per gli usi di cui al comma 4, lettere a), b), d) e), f) e g), il canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua pubblica e' determinato sulla base della portata costante o media annua nominale di concessione. L'unita' di misura per la determinazione del canone e' il modulo, corrispondente ad una portata pari a 100 l/s. Per l'uso di cui al comma 4, lettera c), il canone e' calcolato in relazione alla potenza nominale media annua espressa in Kw. Nel caso di derivazioni a bocca libera per gli usi di cui al comma 4, lettera b), la determinazione del canone e' fatta in relazione all'estensione dei terreni irrigati espressa in ettari. 6. Con determinazione dirigenziale, la struttura regionale competente provvede annualmente ad aggiornare la misura del canone di cui alla tabella B in relazione al tasso di inflazione programmato. 7. Il canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua pubblica e' dovuto per anno solare ed e' versato anticipatamente, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. 8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 15, lettera d), gli utenti di acqua pubblica sono tenuti al pagamento del canone nella misura intera, anche in caso di restituzione delle acque derivate con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate o in caso di riuso delle acque a circuito chiuso con reimpiego delle acque risultanti a valle del processo produttivo. 9. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone e' dovuto limitatamente ai mesi di validita' della concessione nell'anno di scadenza o rilascio, in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo del canone annuo, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui al presente comma, la frazione di mese deve intendersi per intera. 10. Il pagamento del canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua pubblica e' effettuato mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale. 11. L'omesso, ritardato o parziale pagamento comporta una sanzione pari al 30 per cento del canone non versato, oltre agli interessi moratori. 12. Il mancato pagamento totale o parziale del canone per tre annualita' consecutive comporta la decadenza di diritto dalla concessione o da altro titolo all'uso dell'acqua pubblica e il divieto di utilizzo della medesima dalla scadenza della terza annualita'. L'accertamento di tale decadenza e' comunicato dall'autorita' concedente al soggetto esercente e al comune o ai comuni interessati dalle opere di derivazione ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione . 13. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 17 e dall'articolo 55 del r.d. 1775/1933 e successive modifiche, nel caso di ricerche sotterranee o scavo di pozzi senza i prescritti atti di assenso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro. 14. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di risorse idriche, il catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica, nel quale vengono archiviati ed informatizzati, con relativo codice identificativo definitivo, tutti i provvedimenti, le prese d'atto ed i riconoscimenti rilasciati in materia, suddivisi per provincia. 15. La Regione, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e dall'art. 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari, uno o piu' regolamenti autorizzati ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, al fine di disciplinare in modo organico: a) le procedure per il rilascio delle concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica e per la ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee; b) la costituzione del catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica di cui al comma 14; c) l'eventuale rideterminazione delle diverse tipologie d'uso dell'acqua pubblica e dei relativi canoni; d) l'eventuale applicazione e determinazione di riduzioni del canone in caso di riuso delle acque o di restituzione delle acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate; e) la specificazione, nei limiti di quanto previsto dal comma 13, delle fattispecie di illecito amministrativo e la graduazione delle relative sanzioni pecuniarie; f) la determinazione delle spese di istruttoria per il rilascio dei provvedimenti concessori. 16. I regolamenti di cui al comma 15 sono adottati nel rispetto dei principi di cui al r.d. 1775/1933 e successive modifiche, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche, nonche' dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza e non discriminazione, di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, ferma restando la potesta' regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni delegate. 17. Resta ferma la delega di funzioni alle province di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche. 18. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 15 sono abrogate: a) la legge regionale 19 novembre 1983, n. 70 (Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti); b) la legge regionale 3 ottobre 1984, n. 68 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1983, n. 70, concernente «Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti»). 19. E' differita al 31 dicembre 2015 la durata delle concessioni delle utenze dell'acqua pubblica che siano scadute e non siano state rinnovate, per le quali sia stata regolarmente presentata domanda di rinnovo, non respinta dall'amministrazione, e purche' non sia intervenuta una dichiarazione di decadenza da diritto di derivare acqua pubblica. 20. E' prorogata al 31 dicembre 2015 la durata delle concessioni delle utenze di acqua pubblica con scadenza entro la fine del medesimo anno. 21. I titolari delle utenze di cui ai commi 19 e 20, a pena di decadenza dalla concessione, devono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2015, domanda di rinnovo della concessione all'amministrazione regionale o provinciale competente. 22. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nella Tipologia 30100, «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni», nell'ambito del Titolo 3, «Entrate extratributarie».