Art. 9 
 
     Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale 
 
  1. Non costituiscono titolo per  la  sospensione  dell'obbligo  del
pagamento della  tassa  automobilistica  regionale  la  consegna  dei
veicoli, effettuata mediante procura peciale  per  la  vendita,  alle
imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio  degli  stessi,
nonche' l'esibizione della fattura di vendita  al  concessionario  in
assenza  dell'avvenuta  presentazione   della   formalita'   per   la
trascrizione  del  titolo  di   proprieta'   al   pubblico   registro
automobilistico (PRA). 
  2. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa
automobilistica regionale, i  soggetti  autorizzati  o  abilitati  al
commercio  dei  veicoli  per  la  loro  rivendita  sono  tenuti  alla
trascrizione del  titolo  di  proprieta'  al  PRA  dei  veicoli  loro
consegnati. L'obbligo  del  pagamento  delle  tasse  automobilistiche
regionali e' interrotto a decorrere dal periodo fisso  immediatamente
successivo a quello di scadenza di validita' della tassa  corrisposta
e fino al mese precedente a quello in cui avviene  la  rivendita.  In
caso di vendita del veicolo, il concessionario e' tenuto al pagamento
della  tassa  automobilistica  fino  all'avvenuta  trascrizione   del
passaggio di proprieta' al PRA. 
  3. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione,  ai
sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte
sul reddito) e successive modifiche, non rientra tra  le  fattispecie
che  fanno  venir  meno   l'obbligo   del   pagamento   della   tassa
automobilistica. 
  4. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 6  maggio
2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle
regioni  a  statuto  ordinario   e   delle   province,   nonche'   di
determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore
sanitario) e successive modifiche, alla scadenza  del  termine  utile
sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica, in  solido  con
il proprietario, coloro che, dal pubblico  registro  automobilistico,
per i veicoli in esso iscritti, e dai registri  di  immatricolazione,
per i rimanenti veicoli ed autoscafi, risultano essere  usufruttuari,
acquirenti con patto di  riservato  dominio,  ovvero  utilizzatori  a
titolo di locazione finanziaria. 
  5. Al comma 12 dell'art. 8 della legge regionale 18 luglio 2012, n.
11, relativo alla tassa automobilistica  regionale,  le  parole:  «le
imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «i  soggetti  tenuti  al  pagamento   della   tassa
automobilistica per dieci o piu' veicoli». 
  6.  Al  fine  di  eliminare  i  costi  amministrativi   legati   ad
adempimenti che  non  comportano  risultati  finanziari  positivi,  i
veicoli  di  cui  la  Giunta  o  il  Consiglio  regionale   risultano
proprietari negli archivi del PRA sono esentati dal  pagamento  della
tassa automobilistica regionale. 
  7. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2013 e 27  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno  2014,  sono  iscritte  nella  Tipologia   10102,   Tributi
indiretti", nell'ambito del Titolo 1,  «Entrate  correnti  di  natura
tributaria, contributiva e perequativa».