Art. 9 Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale 1. Non costituiscono titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura peciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonche' l'esibizione della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalita' per la trascrizione del titolo di proprieta' al pubblico registro automobilistico (PRA). 2. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprieta' al PRA dei veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali e' interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validita' della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita. In caso di vendita del veicolo, il concessionario e' tenuto al pagamento della tassa automobilistica fino all'avvenuta trascrizione del passaggio di proprieta' al PRA. 3. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica. 4. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, alla scadenza del termine utile sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica, in solido con il proprietario, coloro che, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione, per i rimanenti veicoli ed autoscafi, risultano essere usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. 5. Al comma 12 dell'art. 8 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11, relativo alla tassa automobilistica regionale, le parole: «le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per dieci o piu' veicoli». 6. Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, i veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultano proprietari negli archivi del PRA sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. 7. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nella Tipologia 10102, Tributi indiretti", nell'ambito del Titolo 1, «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa».