Art. 2 Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 1. Al comma 2, dell'art. 5 del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17, le parole "in una misura variabile da un minimo di Euro 30.000,00 a un massimo di Euro 50.000,00." sono sostituite dalle parole " per un importo massimo di Euro 40.000,00 lordi annui".