Art. 2 
 
                        Modifiche all'art. 5 
           del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 
 
  1. Al comma 2, dell'art. 5 del regolamento regionale 5 agosto 2005,
n. 17, le parole "in una  misura  variabile  da  un  minimo  di  Euro
30.000,00 a un massimo di  Euro  50.000,00."  sono  sostituite  dalle
parole " per un importo massimo di Euro 40.000,00 lordi annui".