Art. 10 
 
           Inserimento dell'art. 45-bis nella l.r. 77/2012 
 
  1. Dopo l'art. 45 della l.r. 77/2012 e' inserito il seguente: 
  "Art. 45-bis (Disposizioni concernenti il  sistema  tangenziale  di
Lucca). - 1. La Regione concorre  finanziariamente  all'attivita'  di
realizzazione degli interventi e delle infrastrutture strategiche per
i quali  l'interesse  regionale  e'  concorrente  con  il  preminente
interesse nazionale, individuate nell'ambito  del  programma  di  cui
all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega  al
Governo in  materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
strategici ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle  attivita'
produttive), con l'intesa  generale  quadro  tra  Governo  e  Regione
Toscana del 22 gennaio 2010 (Per  il  congiunto  coordinamento  e  la
realizzazione delle infrastrutture strategiche con indicazione  delle
principali  priorita'),  relativamente  al  sistema  tangenziale   di
Luccaviabilita' est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte  a
Moriano e i caselli dell'A11 del Frizzone e di Lucca Est. 
  2.  Ai  fini  del  concorso  regionale  alla  progettazione   degli
interventi, anche per stralci, di cui al comma 1, e' autorizzata  una
spesa fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per il 2013, previa
stipula  di  specifico  accordo  con   gli   enti   competenti   alla
realizzazione degli stessi. 
  3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00 per
l'anno 2013, si  fa  fronte  con  le  risorse  iscritte  all'UPB  311
"Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di  trasporto
- Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.".