Art. 13 Inserimento dell'art. 46-bis nella l.r. 77/2012 1. Dopo l'art. 46 della sezione VIII bis del capo III della l.r. 77/2012 e' inserito, il seguente: "Art. 46-bis (Disposizioni relative a Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A.). - 1. Nel rispetto dell'art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, e dell'art. 3 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale), la Giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della societa' Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. fino alla concorrenza di euro 3.200.000,00 ai fini del consolidamento dell'equilibrio patrimoniale e per supportare nuovi investimenti, alle seguenti condizioni: a) previa valutazione da parte della Giunta regionale medesima del relativo piano industriale debitamente aggiornato, da cui risulti la convenienza e sostenibilita' a lungo termine degli investimenti effettuati dalla Regione; b) previa rimodulazione del prestito per il quale la Regione ha concesso garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006). 2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2, e' autorizzata la spesa massima di euro 3.200.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.".