Art. 13 
 
           Inserimento dell'art. 46-bis nella l.r. 77/2012 
 
  1. Dopo l'art. 46 della sezione VIII bis del capo  III  della  l.r.
77/2012 e' inserito, il seguente: 
  "Art. 46-bis (Disposizioni relative a  Interporto  Toscano  Amerigo
Vespucci S.p.A.). - 1.  Nel  rispetto  dell'art.  6,  comma  19,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122,  e
dell'art. 3 della legge regionale 28 aprile 2008, n.  20  (Disciplina
della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e
altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art.  51,  comma  1
dello  Statuto.  Norme  in  materia  di   componenti   degli   organi
amministrativi delle societa' a partecipazione regionale), la  Giunta
regionale e' autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della
societa'  Interporto  Toscano  Amerigo  Vespucci  S.p.A.  fino   alla
concorrenza  di  euro  3.200.000,00  ai   fini   del   consolidamento
dell'equilibrio patrimoniale e  per  supportare  nuovi  investimenti,
alle seguenti condizioni: 
    a) previa valutazione da parte della  Giunta  regionale  medesima
del relativo piano industriale debitamente aggiornato, da cui risulti
la convenienza e sostenibilita' a lungo  termine  degli  investimenti
effettuati dalla Regione; 
    b) previa rimodulazione del prestito per il quale la  Regione  ha
concesso garanzia fideiussoria ai  sensi  dell'art.  42  della  legge
regionale 27 dicembre 2005,  n.  70  (Legge  finanziaria  per  l'anno
2006). 
  2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2, e'  autorizzata
la spesa massima di euro 3.200.000,00,  cui  si  fa  fronte  con  gli
stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo  della  rete  delle
infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio  di
previsione 2013.".