Art. 15 Inserimento dell'art. 46-quater nella l.r. 77/2012 1. Dopo l'art. 46-ter della l.r. 77/2012 e' inserito il seguente: "Art. 46-quater (Disposizioni per il rilancio dell'area industriale di Piombino). - 1. Per realizzare le finalita' di cui al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione di interventi per Expo 2015), convertito con modificazioni dalla legge. 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, al fine di assicurare la funzionalita' del porto di Piombino, la Regione Toscana concorre finanziariamente, insieme all'Autorita' portuale di Piombino, alla realizzazione delle relative opere infrastrutturali. 2. Nell'accordo di programma di cui all'art. 1, comma 6, del d.l. 43/2013 convertito dalla l. 71/2013, sono definite, fra l'altro, le modalita' di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse, e in particolare l'eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito di: a) aumento delle entrate proprie dell'Autorita' portuale di Piombino in conseguenza dell'entrata a regime degli investimenti realizzati; b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti. 3. Per assicurare all'Autorita' portuale di Piombino la necessaria liquidita' in relazione alle esigenze finanziarie connesse all'esecuzione delle opere di cui al comma 1, a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla contrazione da parte della stessa di un finanziamento pari a euro 50.000.000,00 rimborsabile in trenta anni, la Regione rilascia nell'interesse della predetta Autorita' portuale e in favore dell'istituto finanziatore, una garanzia fideiussoria fino ad un massimo di euro 65.000.000,00. 4. La garanzia di cui al comma 3, e' rilasciata con provvedimento della Giunta regionale, previa richiesta dell'Autorita' portuale di Piombino corredata dello schema di contratto di finanziamento. La garanzia e' autonoma, a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata, contenente rinuncia ad esercitare i diritti spettanti al fideiussore ai sensi degli articoli 1939, 1944, 1945, 1947, 1950, 1953, 1955 e 1957 del codice civile e a qualsiasi eccezione, ivi inclusa, quella di compensazione. La garanzia restera' in vigore sino all'integrale estinzione, nei limiti dell'importo garantito, di tutte le ragioni di credito di dell'istituto finanziatore verso l'Autorita' portuale di Piombino derivanti dalla concessione del finanziamento. 5. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, e' autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015, annualita' 2014 e 2015. 6. Agli oneri per gli esercizi successivi, pari a un massimo di euro 3.500.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2043, si fa fronte con legge di bilancio. 7. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 3, e' autorizzata la spesa massima complessiva di euro 65.000.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015, annualita' 2014.".