Art. 15 
 
         Inserimento dell'art. 46-quater nella l.r. 77/2012 
 
  1. Dopo l'art. 46-ter della l.r. 77/2012 e' inserito il seguente: 
  "Art. 46-quater (Disposizioni per il rilancio dell'area industriale
di  Piombino).  -  1.  Per  realizzare  le  finalita'   di   cui   al
decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio  2012  e  per
accelerare  la  ricostruzione  in  Abruzzo  e  la  realizzazione   di
interventi per Expo 2015), convertito con modificazioni dalla  legge.
24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, al fine  di  assicurare  la
funzionalita' del porto di  Piombino,  la  Regione  Toscana  concorre
finanziariamente, insieme all'Autorita' portuale  di  Piombino,  alla
realizzazione delle relative opere infrastrutturali. 
  2. Nell'accordo di programma di cui all'art. 1, comma 6,  del  d.l.
43/2013 convertito dalla l. 71/2013, sono definite, fra  l'altro,  le
modalita'  di  assegnazione,  erogazione  e   rendicontazione   delle
risorse, e in particolare l'eventuale rideterminazione del contributo
regionale a seguito di: 
    a) aumento  delle  entrate  proprie  dell'Autorita'  portuale  di
Piombino in conseguenza  dell'entrata  a  regime  degli  investimenti
realizzati; 
    b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti  in
sede di aggiudicazione dei relativi appalti. 
  3. Per assicurare all'Autorita' portuale di Piombino la  necessaria
liquidita'  in   relazione   alle   esigenze   finanziarie   connesse
all'esecuzione delle opere di cui al comma 1, a garanzia del pieno  e
puntuale soddisfacimento di tutte  le  obbligazioni  derivanti  dalla
contrazione da parte della stessa di un  finanziamento  pari  a  euro
50.000.000,00  rimborsabile  in  trenta  anni,  la  Regione  rilascia
nell'interesse  della  predetta  Autorita'  portuale  e   in   favore
dell'istituto finanziatore, una  garanzia  fideiussoria  fino  ad  un
massimo di euro 65.000.000,00. 
  4. La garanzia di cui al comma 3, e' rilasciata  con  provvedimento
della Giunta regionale, previa richiesta dell'Autorita'  portuale  di
Piombino corredata dello schema di  contratto  di  finanziamento.  La
garanzia   e'   autonoma,   a    prima    richiesta,    irrevocabile,
incondizionata, contenente rinuncia ad esercitare i diritti spettanti
al fideiussore ai sensi degli articoli 1939, 1944, 1945, 1947,  1950,
1953, 1955 e 1957 del codice civile  e  a  qualsiasi  eccezione,  ivi
inclusa, quella di compensazione. La garanzia restera' in vigore sino
all'integrale estinzione, nei limiti dell'importo garantito, di tutte
le ragioni di credito di dell'istituto finanziatore verso l'Autorita'
portuale di Piombino derivanti dalla concessione del finanziamento. 
  5. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, e' autorizzata
una spesa fino a un massimo di euro 3.500.000,00 per  ciascuno  degli
anni 2014 e 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB  312
"Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di  trasporto
- Spese correnti" del bilancio  pluriennale  a  legislazione  vigente
2013 - 2015, annualita' 2014 e 2015. 
  6. Agli oneri per gli esercizi successivi, pari  a  un  massimo  di
euro 3.500.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2016 e fino  al  2043,
si fa fronte con legge di bilancio. 
  7. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 3,  e'  autorizzata
la spesa massima complessiva di euro 65.000.000,00, cui si fa  fronte
con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della  rete
delle infrastrutture  di  trasporto  -  Spese  di  investimento"  del
bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 -  2015,  annualita'
2014.".