Art. 18 
 
         Inserimento dell'art. 65-septies nella l.r. 77/2012 
 
  1.  Dopo  l'art.  65-sexies  della  l.r.  77/2012  e'  inserito  il
seguente: 
  "Art.  65-septies  (Anticipazioni  di  liquidita'  ai  sensi  degli
articoli 2 e 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013). - 1. La
Regione Toscana e' autorizzata a sostenere gli oneri finanziari annui
in  termini  di  quota  capitale  e  di  quota  interessi,  derivanti
dall'accesso alle anticipazioni di liquidita'  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35
(Disposizioni urgenti per  il  pagamento  dei  debiti  scaduti  della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli  enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli  enti
locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64. 
  2. Relativamente al 2014, l'onere annuo e' pari a complessivi  euro
15.570.892,83, di cui euro 4.800.796,94 a titolo di quota capitale  a
cui si fa fronte con le  risorse  stanziate  nell'UPB  735  "Rimborso
prestiti" ed euro 10.770.095,89 a titolo di quota interessi cui si fa
fronte con le risorse stanziate nell'UPB 732 "Oneri  del  ricorso  al
credito - Spese correnti" del  bilancio  pluriennale  a  legislazione
vigente 2013 - 2015, annualita' 2014.  Alla  copertura  dei  predetti
oneri si provvede con le riduzioni di spesa  a  valere  sull'UPB  741
"Fondi - Spese correnti"  del  bilancio  pluriennale  a  legislazione
vigente 2013 - 2015, annualita' 2014. 
  3. Relativamente al 2015, l'onere annuo e' pari a complessivi  euro
18.854.166,21 di cui euro 6.005.123,29 a titolo di quota  capitale  a
cui si fa fronte con le  risorse  stanziate  nell'UPB  735  "Rimborso
prestiti" ed euro 12.849.042,92, a titolo di quota interessi  cui  si
fa fronte con le risorse stanziate nell'UPB 732 "Oneri del ricorso al
credito - spese correnti" del  bilancio  pluriennale  a  legislazione
vigente 2013 - 2015, annualita' 2015.  Alla  copertura  dei  predetti
oneri si provvede con le riduzioni di spesa  a  valere  sull'UPB  741
"Fondi - Spese correnti"  del  bilancio  pluriennale  a  legislazione
vigente 2013 - 2015, annualita' 2015. 
  4. A decorrere dal 2016 e fino al 2043, all'onere annuo complessivo
pari ad euro 18.854.166,21, si fa fronte  con  le  risorse  stanziate
nell'UPB 735 "Rimborso prestiti" per  la  quota  capitale  e  con  le
risorse stanziate nell'UPB 732 "Oneri del ricorso al credito -  Spese
correnti" per la quota interessi. Alla copertura dei  predetti  oneri
si provvede con le riduzioni di spesa a valere sull'UPB 741 "Fondi  -
Spese correnti". La puntuale imputazione degli  oneri  attribuiti  al
rimborso della quota capitale e della  quota  interessi  e'  rinviata
annualmente alla legge di bilancio. 
  5. Per l'esercizio finanziario 2044,  all'onere  annuo  complessivo
pari ad euro 3.283.273,39, si fa  fronte  con  le  risorse  stanziate
nell'UPB 735 "Rimborso prestiti" per  la  quota  capitale  e  con  le
risorse stanziate nell'UPB 732 "Oneri del ricorso al credito -  Spese
correnti" per la quota interessi. Alla copertura dei  predetti  oneri
si provvede con le riduzioni di spesa a valere sull'UPB 741" "Fondi -
Spese correnti". La puntuale imputazione degli  oneri  attribuiti  al
rimborso della quota capitale e della  quota  interessi  e'  rinviata
annualmente alla legge di bilancio."