Art. 3 Modifiche all'art. 21 della l.r. 77/2004 1. Al numero 1 della lettera b) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"), dopo le parole: "tale funzione" sono inserite le seguenti: ", anche mediante la convalida di una perizia effettuata da soggetti abilitati". 2. Al numero 2 della lettera b) del comma 2 dell'art. 21 della l.r. 77/2004 le parole: ", allorquando, per ragioni di urgenza o complessita' della stima, l'Amministrazione lo ritenga opportuno" sono soppresse. 3. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della l.r. 77/2004 e' inserito il seguente: "2-bis. Nei casi previsti dalla legge resta fermo l'obbligo di valutazione o attestazione da parte di uffici o agenzie pubbliche abilitate.".