Art. 3 
 
              Modifiche all'art. 21 della l.r. 77/2004 
 
  1. Al numero 1 della lettera b) del  comma  2  dell'art.  21  della
legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e  patrimonio  della
Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n.  39
"Legge forestale della Toscana"), dopo  le  parole:  "tale  funzione"
sono inserite le seguenti: ", anche  mediante  la  convalida  di  una
perizia effettuata da soggetti abilitati". 
  2. Al numero 2 della lettera b) del comma 2 dell'art. 21 della l.r.
77/2004  le  parole:  ",  allorquando,  per  ragioni  di  urgenza   o
complessita' della stima,  l'Amministrazione  lo  ritenga  opportuno"
sono soppresse. 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della l.r. 77/2004 e'  inserito  il
seguente: 
  "2-bis. Nei casi previsti dalla  legge  resta  fermo  l'obbligo  di
valutazione o attestazione da parte di  uffici  o  agenzie  pubbliche
abilitate.".