Art. 4 Modifiche all'art. 24 della l.r. 77/2004 1. Il comma 9 dell'art. 24 della l.r. 77/2004 e' sostituito dal seguente: "9. Qualora l'offerta al pubblico vada deserta o infruttuosa si procede a trattativa privata ed il prezzo base puo' essere decurtato fino al 20 per cento in ragione delle condizioni di mercato con atto motivato del dirigente anche previa perizia ai sensi dell'art. 21, comma 2.".