Art. 4 
 
              Modifiche all'art. 24 della l.r. 77/2004 
 
  1. Il comma 9 dell'art. 24 della l.r.  77/2004  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "9. Qualora l'offerta al pubblico vada  deserta  o  infruttuosa  si
procede a trattativa privata ed il prezzo base puo' essere  decurtato
fino al 20 per cento in ragione delle condizioni di mercato con  atto
motivato del dirigente anche previa perizia ai  sensi  dell'art.  21,
comma 2.".