Art. 5 
 
            Sostituzione dell'art. 35 della l.r. 77/2004 
 
  1. L'art. 35 della l.r. 77/2004 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 35 (Norma transitoria). - 1. Le procedure di  alienazione  in
corso alla data di entrata in vigore del presente comma si concludono
secondo la procedura vigente al momento in cui  e'  stato  pubblicata
l'offerta al pubblico, salva l'applicazione  della  decurtazione  del
prezzo fino al 20 per cento, qualora la seconda asta vada deserta.".