Art. 5 Sostituzione dell'art. 35 della l.r. 77/2004 1. L'art. 35 della l.r. 77/2004 e' sostituito dal seguente: "Art. 35 (Norma transitoria). - 1. Le procedure di alienazione in corso alla data di entrata in vigore del presente comma si concludono secondo la procedura vigente al momento in cui e' stato pubblicata l'offerta al pubblico, salva l'applicazione della decurtazione del prezzo fino al 20 per cento, qualora la seconda asta vada deserta.".