Art. 8 Inserimento dell'art. 31-bis nella l.r. 77/2012 1. Dopo l'art. 31 nella sezione I-bis del capo III della l.r. 77/2012 e' inserito il seguente: "Art. 31-bis (Piccoli prestiti di emergenza alle microimprese). - 1. Al fine di sostenere le microimprese toscane e la permanenza dell'occupazione e dell'autoimpiego generati dalle stesse, e' attivata con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), della l.r. 35/2000, una misura di intervento per la concessione di piccoli prestiti di emergenza. I prestiti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"). 2. Possono accedere alla misura le microimprese, cosi' come definite ai sensi della raccomandazione (2003/361/CE) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, costituite nella forma di ditte individuali o di societa', operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, dei servizi, del turismo e del commercio. 3. I prestiti sono concessi fino ad un massimo di euro 15.000,00, a tasso zero e sono soggetti ad un piano di restituzione della durata massima di sessanta mesi, con preammortamento non superiore ai dodici mesi. 4. La gestione operativa dell'intervento e' affidata a Sviluppo Toscana S.p.A., mediante apposita convenzione. 5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, detta le modalita' operative della misura, tra cui le tipologie di spese ammissibili, le modalita' di erogazione e di restituzione, nonche' le fattispecie di inadempimento. 6. Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un servizio di assistenza e di primo accompagnamento alle microimprese che richiedono di accedere ai prestiti di cui al comma 1, e' attivata una rete territoriale costituita da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) essere organizzazioni senza scopo di lucro; b) avere nel proprio statuto la finalita' di prestare servizi alle imprese, o di realizzare attivita' nell'ambito dello sviluppo economico; c) avere almeno una sede in ogni provincia della Toscana. 7. Le organizzazioni partecipanti alla rete sono individuate con apposita procedura di selezione da attivarsi a seguito della definizione dei criteri di cui al comma 5. Alle organizzazioni selezionate e' riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attivita' di informazione e comunicazione, fino alla concorrenza complessiva massima di euro 15.000,00 per l'annualita' 2013. 8. Per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, sono utilizzate le risorse allocate nell'UPB 518 "Fondo unico per le imprese - Spese d'investimento" del bilancio 2013, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000.000,00. Alla copertura delle spese di gestione, informazione e comunicazione di cui ai commi 4 e 7, si provvede nel limite massimo di euro 105.000,00 con le risorse allocate nella UPB 517 "Fondo unico per le imprese - Spese correnti" del bilancio 2013.".