Art. 8 
 
           Inserimento dell'art. 31-bis nella l.r. 77/2012 
 
  1. Dopo l'art. 31 nella sezione  I-bis  del  capo  III  della  l.r.
77/2012 e' inserito il seguente: 
  "Art. 31-bis (Piccoli prestiti di emergenza alle  microimprese).  -
1. Al fine di sostenere  le  microimprese  toscane  e  la  permanenza
dell'occupazione  e  dell'autoimpiego  generati  dalle   stesse,   e'
attivata con le modalita' di cui all'art. 4,  comma  1,  lettera  e),
della l.r. 35/2000, una misura di intervento per  la  concessione  di
piccoli prestiti di emergenza. I prestiti sono concessi ai sensi  del
regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15  dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato
agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"). 
  2.  Possono  accedere  alla  misura  le  microimprese,  cosi'  come
definite  ai  sensi   della   raccomandazione   (2003/361/CE)   della
Commissione, del 6  maggio  2003,  relativa  alla  definizione  delle
microimprese, piccole e medie  imprese,  costituite  nella  forma  di
ditte   individuali   o   di   societa',   operanti    nei    settori
dell'artigianato, dell'industria, dei  servizi,  del  turismo  e  del
commercio. 
  3. I prestiti sono concessi fino ad un massimo di euro 15.000,00, a
tasso zero e sono soggetti ad un piano di restituzione  della  durata
massima di sessanta mesi, con preammortamento non superiore ai dodici
mesi. 
  4. La gestione operativa dell'intervento  e'  affidata  a  Sviluppo
Toscana S.p.A., mediante apposita convenzione. 
  5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente articolo, detta le modalita'  operative  della
misura, tra cui le tipologie di spese ammissibili,  le  modalita'  di
erogazione   e   di   restituzione,   nonche'   le   fattispecie   di
inadempimento. 
  6. Al fine di  assicurare  su  tutto  il  territorio  regionale  un
servizio di assistenza e di primo accompagnamento  alle  microimprese
che richiedono di accedere ai prestiti di cui al comma 1, e' attivata
una rete territoriale costituita da soggetti in possesso dei seguenti
requisiti: 
    a) essere organizzazioni senza scopo di lucro; 
    b) avere nel proprio statuto la  finalita'  di  prestare  servizi
alle imprese, o di realizzare attivita'  nell'ambito  dello  sviluppo
economico; 
    c) avere almeno una sede in ogni provincia della Toscana. 
  7. Le organizzazioni partecipanti alla rete  sono  individuate  con
apposita  procedura  di  selezione  da  attivarsi  a  seguito   della
definizione dei criteri  di  cui  al  comma  5.  Alle  organizzazioni
selezionate e' riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per  la
realizzazione delle attivita' di informazione e  comunicazione,  fino
alla  concorrenza  complessiva  massima   di   euro   15.000,00   per
l'annualita' 2013. 
  8. Per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, sono utilizzate  le
risorse allocate nell'UPB 518 "Fondo unico per  le  imprese  -  Spese
d'investimento" del bilancio 2013, fino ad un  ammontare  massimo  di
euro 3.000.000,00. 
  Alla  copertura   delle   spese   di   gestione,   informazione   e
comunicazione di cui ai commi 4 e 7, si provvede nel  limite  massimo
di euro 105.000,00 con le risorse allocate nella UPB 517 "Fondo unico
per le imprese - Spese correnti" del bilancio 2013.".