Art. 2 
 
         Unificazione delle Aziende di servizi alla persona 
 
  1. Al fine di garantire quanto previsto dall'art. 1 e di completare
il processo di riordino istituzionale di cui al Titolo IV della legge
regionale n. 2 del 2003, gli  enti  locali  e  le  Unioni  di  Comuni
interessati assicurano  l'unificazione  delle  Aziende  pubbliche  di
servizi alla persona di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e  26  della
legge regionale n. 2 del 2003, di seguito indicate anche come  «ASP»,
gia' costituite ed operanti nel medesimo ambito distrettuale. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli enti interessati
possono altresi' prevedere di addivenire ad un'Azienda unificata  che
operi su piu' ambiti distrettuali,  mediante  l'aggregazione  di  ASP
costituite nel medesimo territorio provinciale. 
  3.  Le  ASP  unificate  subentrano  a  titolo  universale  e  senza
soluzione di continuita' negli obblighi e nel complesso dei  rapporti
giuridici attivi e passivi, inclusi quelli relativi  alla  proprieta'
degli immobili, delle ASP che si unificano. 
  4. Le procedure di trasformazione delle  Istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza in ASP, non ancora  perfezionate  alla  data
dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si  effettuano  in
conformita' alle disposizioni del presente articolo o secondo  quanto
previsto dall'art. 6.