Art. 2 Unificazione delle Aziende di servizi alla persona 1. Al fine di garantire quanto previsto dall'art. 1 e di completare il processo di riordino istituzionale di cui al Titolo IV della legge regionale n. 2 del 2003, gli enti locali e le Unioni di Comuni interessati assicurano l'unificazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale n. 2 del 2003, di seguito indicate anche come «ASP», gia' costituite ed operanti nel medesimo ambito distrettuale. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli enti interessati possono altresi' prevedere di addivenire ad un'Azienda unificata che operi su piu' ambiti distrettuali, mediante l'aggregazione di ASP costituite nel medesimo territorio provinciale. 3. Le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuita' negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi quelli relativi alla proprieta' degli immobili, delle ASP che si unificano. 4. Le procedure di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ASP, non ancora perfezionate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si effettuano in conformita' alle disposizioni del presente articolo o secondo quanto previsto dall'art. 6.