Art. 3 
 
Disposizioni applicabili  alle  Aziende  pubbliche  di  servizi  alla
                               persona 
 
  1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti  pubblici
non economici locali disciplinati dall'ordinamento  regionale  e  dei
quali gli enti soci, gli enti  locali,  le  Unioni  di  Comuni  e  le
Aziende sanitarie si avvalgono per la  gestione  e  l'erogazione  dei
servizi di cui all'art. 1, nonche' per altre  funzioni  ed  attivita'
previste dallo Statuto dell'ASP. 
  2. Alle ASP si applicano le norme valevoli per l'organizzazione  ed
il funzionamento delle pubbliche amministrazioni di cui  all'art.  1,
comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche),  nonche'  le  disposizioni   statali   e
regionali  in  materia  di  finanza  pubblica  ed   i   principi   di
contenimento della spesa, tenuto conto della natura giuridica  e  del
ruolo delle ASP come definiti  dal  presente  articolo.  Al  fine  di
assicurare coerenza tra  le  misure  dell'ordinamento  statale  e  le
competenze regionali sulla regolamentazione delle forme  di  gestione
dei servizi sociali, socio-sanitari e educativi, la normativa vigente
stabilita in materia di esclusioni dai divieti  e  dalle  limitazioni
nell'assunzione di personale per le aziende speciali e le istituzioni
che gestiscono servizi socio-assistenziali,  educativi,  culturali  e
farmacie e volta  a  garantirne  la  continuita'  dei  servizi  nello
svolgimento del ruolo, si applica  anche  alle  ASP.  Le  conseguenti
facolta' assunzionali si esercitano prioritariamente in favore  delle
posizioni addette ai servizi di cui al comma 1, nonche'  al  fine  di
consentire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  del   percorso   di
accreditamento dei  servizi  socio-sanitari  e  il  mantenimento  dei
requisiti previsti dalle normative di settore, statale e regionale. 
  3. Le  ASP  operano  nel  rispetto  delle  funzioni  di  indirizzo,
programmazione, committenza e verifica spettanti  agli  enti  locali,
nell'ambito territoriale di riferimento. 
  4.  Nell'ambito  delle  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza  loro
spettanti, gli enti soci garantiscono, secondo quanto previsto  negli
atti     statutari     e     convenzionali,     la     sostenibilita'
economico-finanziaria delle ASP  e  ne  assumono  la  responsabilita'
esclusiva in caso di perdite. A tal fine, l'Assemblea dei soci vigila
sull'attivita' della propria ASP  garantendo  il  raggiungimento  del
pareggio di bilancio ed il pieno equilibrio tra i costi ed  i  ricavi
derivanti dai corrispettivi dei servizi, dalle rette degli  utenti  e
dalla valorizzazione degli strumenti patrimoniali. 
  5. Al fine di supportare le funzioni spettanti agli enti locali, la
Regione esercita in via permanente  funzioni  di  osservatorio  e  di
monitoraggio,  come  disciplinate  con  provvedimento  della   Giunta
adottato ai sensi dell'art. 10, comma 2, sui  risultati  di  gestione
delle ASP, anche in relazione alle finalita' statutarie,  nonche'  ai
principi e agli obiettivi di cui alla presente legge.