Art. 4 
 
        Semplificazione degli organi di governo delle Aziende 
 
  1. A decorrere dall'approvazione, da parte della Regione, dei nuovi
statuti delle ASP unificate ai sensi dell'art. 2, cessano i  Consigli
di amministrazione in carica nelle Aziende. I nuovi statuti delle ASP
prevedono quali organi di governo: 
    a) l'Assemblea dei soci, composta dai rappresentanti  degli  enti
locali soci o, in luogo di essi, dai rappresentanti delle  Unioni  di
Comuni laddove  operanti  nell'ambito  di  riferimento,  nonche'  dai
Sindaci dei Comuni soci non rappresentati nelle forme  associative  e
dai rappresentanti legali degli altri enti soci, o da loro  delegati.
L'Assemblea  si  dota  di  un  Presidente,  individuato  tra  i  suoi
componenti. Per la partecipazione all'Assemblea dei  soci  e  per  lo
svolgimento delle funzioni di Presidente non sono previsti compensi o
indennita' ne' forme di rimborso, comunque denominate; 
    b)  l'Amministratore  unico,  che  operando  nel  rispetto  delle
prerogative e delle  decisioni  dell'Assemblea,  svolge  le  funzioni
strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell'Azienda  gia'
assegnate dalla legislazione vigente al Consiglio di amministrazione.
L'Amministratore unico e' nominato dall'Assemblea  al  di  fuori  del
proprio seno ed  e'  scelto  tra  persone  in  possesso  di  adeguata
competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona; 
    c) l'organo di revisione contabile composto  da  soggetti  scelti
dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel  Registro  dei  revisori
legali  di  cui  al  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39
(Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni
legali dei conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le
direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la   direttiva
84/253/CEE). 
  2. Le misure di semplificazione dell'assetto di governo  delle  ASP
di cui al comma 1 si applicano altresi' alle Aziende non assoggettate
al processo di unificazione, a decorrere  dalla  prima  scadenza  del
Consiglio di amministrazione o dalla sua cessazione per altri motivi.
A tal fine, le ASP sono tenute a presentare, almeno centoventi giorni
prima della scadenza del Consiglio di amministrazione, la proposta di
modifica statutaria coerente con  quanto  indicato  al  comma  1.  La
Regione approva i  nuovi  statuti  che  ridisciplinano  l'assetto  di
governo delle ASP. 
  3.  Le  ASP  possono  prevedere  nei   loro   statuti,   in   luogo
dell'Amministratore unico di cui al presente articolo, la presenza di
un Consiglio di amministrazione,  composto  da  tre  membri  nominati
dall'Assemblea dei soci al di fuori del proprio seno ed  in  possesso
dei requisiti di esperienza, in presenza di almeno una delle seguenti
condizioni: 
    a) articolazione del territorio di competenza  dell'ASP  su  piu'
ambiti distrettuali, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2; 
    b)   necessita'   di   garantire   le   esigenze   di    adeguata
rappresentanza, in considerazione  delle  dimensioni  territoriali  e
demografiche dell'ambito di riferimento dell'ASP, di  una  pluralita'
di enti soci. 
  4. Il direttore e' la figura  responsabile  della  gestione  e  del
raggiungimento degli obiettivi strategici e ad  esso  competono,  nel
rispetto del principio della separazione tra il  ruolo  di  indirizzo
politico e le attivita'  di  gestione  ed  amministrazione,  tutti  i
poteri non riconducibili alle funzioni di indirizzo, programmazione e
verifica dei risultati che sono riservati all'Assemblea dei  soci  ed
agli altri organi di governo. Il direttore e' nominato, sulla base di
quanto definito nello statuto, con atto motivato  in  relazione  alle
caratteristiche  ed  all'esperienza  professionale  e   tecnica   del
prescelto, con  particolare  riguardo  a  un'adeguata  competenza  ed
esperienza in materia di  servizi  alla  persona.  Piu'  ASP  possono
avvalersi di un unico direttore in base ad apposita convenzione. 
  5.  La  Giunta   regionale   disciplina,   entro   novanta   giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, le competenze, la durata
del mandato ed i  casi  di  revoca  degli  organi  delle  ASP,  e  ne
definisce, tenuto conto della natura giuridica delle Aziende  di  cui
all'art. 3, i limiti concernenti il trattamento economico.