Art. 5 
 
                      Patrimonio delle Aziende 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  26  della   legge
regionale  n.  2  del  2003,  le  ASP  individuano  le  modalita'  di
utilizzazione  del  proprio  patrimonio,  in  base  a   principi   di
conservazione,   valorizzazione,   uso   sociale,    trasparenza    e
redditivita'   strumentalmente    all'esercizio    delle    finalita'
perseguite. A tal fine, le ASP, tenendo conto della reale consistenza
del patrimonio, approvano, rendono pubblico e aggiornano  annualmente
un Piano di gestione, conservazione, valorizzazione  e  utilizzo  del
patrimonio nel quale sono individuati: 
    a) i beni utilizzati per la realizzazione dei fini  statutari  ed
assistenziali, che comprenda le sedi amministrative ed operative,  le
strutture per l'utenza e per la realizzazione di progetti; 
    b) i beni che, in considerazione delle  loro  caratteristiche  di
pregio, di tipo commerciale o in quanto suscettibili di utilizzazione
imprenditoriale o agricola, vengono destinati a reddito  in  modo  da
garantire sostegno economico-finanziario alla gestione dei servizi  o
al sostegno economico di altre iniziative sociali; 
    c)  i  beni  immobili  che,  tenendo  conto  delle  problematiche
dell'ambito territoriale di riferimento,  sono  destinati  a  bisogni
abitativi, ad attivita' sociali coerenti con i settori  di  attivita'
svolti dalle ASP, ad attivita'  svolte  da  soggetti  senza  fini  di
lucro, prevedendone e distinguendone le tipologie e i relativi canoni
di utilizzo; 
    d) i beni di  tipo  agricolo,  che  possano  essere  destinati  a
favorire  il  ricambio  generazionale  nel  settore  e  ad  agevolare
l'imprenditorialita' giovanile, o che vengano messi a disposizione di
soggetti senza scopo di lucro  che  svolgano  finalita'  di  recupero
sociale ed assistenza di soggetti deboli; 
    e) il patrimonio storico-artistico e  le  relative  modalita'  di
utilizzazione e conservazione. 
  2. Nell'ambito del Piano di gestione, conservazione, valorizzazione
e  utilizzo,  le  ASP  programmano  gli  interventi  di  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria  del  proprio  patrimonio,  al  fine   di
assicurare il rispetto dei principi di  cui  alla  presente  legge  e
garantirne l'effettiva utilizzazione secondo le modalita' di  cui  al
comma 1.