Art. 5 Patrimonio delle Aziende 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 2 del 2003, le ASP individuano le modalita' di utilizzazione del proprio patrimonio, in base a principi di conservazione, valorizzazione, uso sociale, trasparenza e redditivita' strumentalmente all'esercizio delle finalita' perseguite. A tal fine, le ASP, tenendo conto della reale consistenza del patrimonio, approvano, rendono pubblico e aggiornano annualmente un Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio nel quale sono individuati: a) i beni utilizzati per la realizzazione dei fini statutari ed assistenziali, che comprenda le sedi amministrative ed operative, le strutture per l'utenza e per la realizzazione di progetti; b) i beni che, in considerazione delle loro caratteristiche di pregio, di tipo commerciale o in quanto suscettibili di utilizzazione imprenditoriale o agricola, vengono destinati a reddito in modo da garantire sostegno economico-finanziario alla gestione dei servizi o al sostegno economico di altre iniziative sociali; c) i beni immobili che, tenendo conto delle problematiche dell'ambito territoriale di riferimento, sono destinati a bisogni abitativi, ad attivita' sociali coerenti con i settori di attivita' svolti dalle ASP, ad attivita' svolte da soggetti senza fini di lucro, prevedendone e distinguendone le tipologie e i relativi canoni di utilizzo; d) i beni di tipo agricolo, che possano essere destinati a favorire il ricambio generazionale nel settore e ad agevolare l'imprenditorialita' giovanile, o che vengano messi a disposizione di soggetti senza scopo di lucro che svolgano finalita' di recupero sociale ed assistenza di soggetti deboli; e) il patrimonio storico-artistico e le relative modalita' di utilizzazione e conservazione. 2. Nell'ambito del Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo, le ASP programmano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui alla presente legge e garantirne l'effettiva utilizzazione secondo le modalita' di cui al comma 1.