Art. 6 
 
                Ulteriori forme pubbliche di gestione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  1,  gli  enti  locali
possono individuare, in ambito distrettuale, una  forma  pubblica  di
gestione dei servizi sociali e socio-sanitari  alternativa  a  quella
dell'ASP, sulla  base  di  motivate  ragioni  di  opportunita'  e  di
economicita', comprovata  da  specifiche  valutazioni  economiche.  A
questo fine, gli enti locali possono anche prevedere che la  gestione
sia assunta in via diretta dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi
della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per  assicurare
il governo  territoriale  delle  funzioni  amministrative  secondo  i
principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza). 
  2. Nei casi previsti al comma 1, gli  enti  interessati  provvedono
all'estinzione delle ASP, con particolare  riguardo  alle  situazioni
nelle quali queste versino in condizioni di dissesto finanziario  che
non ne consentano la prosecuzione delle attivita', o risultino  prive
di idonee dimensioni e di attribuzione di adeguate funzioni e compiti
gestionali.