Art. 6 Ulteriori forme pubbliche di gestione 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, gli enti locali possono individuare, in ambito distrettuale, una forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari alternativa a quella dell'ASP, sulla base di motivate ragioni di opportunita' e di economicita', comprovata da specifiche valutazioni economiche. A questo fine, gli enti locali possono anche prevedere che la gestione sia assunta in via diretta dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza). 2. Nei casi previsti al comma 1, gli enti interessati provvedono all'estinzione delle ASP, con particolare riguardo alle situazioni nelle quali queste versino in condizioni di dissesto finanziario che non ne consentano la prosecuzione delle attivita', o risultino prive di idonee dimensioni e di attribuzione di adeguate funzioni e compiti gestionali.