Art. 7 
 
                               Deroghe 
 
  1. Al fine di assicurare coerenza  tra  il  riordino  istituzionale
attuato  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  21  del  2012  e  la
razionalizzazione delle forme pubbliche di gestione  dei  servizi  di
cui alla presente legge, negli ambiti  territoriali  non  coincidenti
con i distretti socio sanitari, gli enti locali possono, in deroga  a
quanto previsto dall'art. 1, costituire un'unica  forma  pubblica  di
gestione dell'ambito ottimale. Tale scelta deve essere  adeguatamente
motivata da ragioni di opportunita' e convenienza e  deve  consentire
di   definire   i   compiti   attribuiti   all'Unione   di    Comuni,
differenziandoli  da  quelli  eventualmente  assegnati   alla   forma
pubblica  di  gestione.  Restano  ferme,  in  capo  al  Comitato   di
distretto, le funzioni di programmazione, regolazione  e  committenza
definite dalla normativa e dalla programmazione regionale vigente.