Art. 7 Deroghe 1. Al fine di assicurare coerenza tra il riordino istituzionale attuato ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012 e la razionalizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi di cui alla presente legge, negli ambiti territoriali non coincidenti con i distretti socio sanitari, gli enti locali possono, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, costituire un'unica forma pubblica di gestione dell'ambito ottimale. Tale scelta deve essere adeguatamente motivata da ragioni di opportunita' e convenienza e deve consentire di definire i compiti attribuiti all'Unione di Comuni, differenziandoli da quelli eventualmente assegnati alla forma pubblica di gestione. Restano ferme, in capo al Comitato di distretto, le funzioni di programmazione, regolazione e committenza definite dalla normativa e dalla programmazione regionale vigente.