Art. 8 
 
          Programmi per il riordino delle forme di gestione 
 
  1.  I   processi   di   riorganizzazione   dei   servizi   sociali,
socio-sanitari e  delle  altre  competenze  in  materia  educativa  e
l'individuazione dell'unica forma di gestione in ambito distrettuale,
da svolgersi secondo la presente legge, sono disciplinati in appositi
programmi approvati dagli enti interessati con le  modalita'  di  cui
all'art. 29, comma  3,  della  legge  regionale  n.  2  del  2003.  I
programmi possono prevedere che per la realizzazione dell'unica forma
pubblica di  gestione  siano  individuati  tempi,  fasi  e  modalita'
progressive, tenuto conto della complessita' delle forme di  gestione
gia' presenti e degli obiettivi da raggiungere  per  l'accreditamento
dei servizi socio-sanitari. I programmi sono trasmessi entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge alla Regione, al fine  di
garantire il supporto ai processi di competenza  degli  enti  locali.
Analogamente,  gli  enti  interessati  trasmettono  alla  Regione   i
programmi e le valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 7, corredate
dalle apposite motivazioni economiche, gestionali e di  altra  natura
che supportino evidenza nel non addivenire  alla  concentrazione,  in
ambito distrettuale, dei compiti di gestione dei  servizi  sociali  e
socio-sanitari. 
  2. Nei casi  di  cui  all'art.  2,  nell'ambito  dei  programmi  di
riorganizzazione, gli enti interessati trasmettono gli atti necessari
per   l'unificazione   delle   ASP   alla   Regione,   che   provvede
all'approvazione dei nuovi statuti. La Giunta regionale puo' definire
ulteriori indicazioni procedurali sullo svolgimento del  percorso  di
unificazione delle Aziende. 
  3. Nei casi di cui all'art. 6, comma 2, nell'ambito  dei  programmi
di riorganizzazione, gli enti  interessati  inoltrano  altresi'  alla
Regione apposita motivata istanza di estinzione delle ASP,  corredata
da una proposta in merito alla devoluzione del complesso dei rapporti
giuridici attivi e passivi. La  Regione  valuta  la  sussistenza  dei
presupposti e la proposta di estinzione  e  dispone  in  merito  alla
devoluzione dei rapporti giuridici attivi e passivi e del  patrimonio
in capo agli enti soci od alle forme pubbliche di gestione costituite
in ambito distrettuale. Il patrimonio e' trasferito  con  vincolo  di
destinazione  al  raggiungimento  delle  finalita'  e   degli   scopi
statutari delle ASP estinte. Si applica quanto previsto dall'art.  31
della legge regionale 22 dicembre  2011,  n.  21  (Legge  finanziaria
regionale adottata a norma dell'art.  40  della  legge  regionale  15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione  del  bilancio
di  previsione   della   Regione   Emilia-Romagna   per   l'esercizio
finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014). 
  4.  Nell'ambito  dei  processi  di  riorganizzazione  a  tutto   il
personale assunto a  tempo  indeterminato  in  forza  all'entrata  in
vigore  della  presente  legge   viene   garantita   la   continuita'
occupazionale  ed  il  mantenimento  del  trattamento  giuridico   ed
economico del proprio rapporto di lavoro. Analogamente  al  personale
dipendente assunto a tempo determinato viene garantita la continuita'
occupazionale fino alla naturale scadenza del  contratto.  Situazioni
particolari ed eccezionali debbono trovare  soluzione  attraverso  la
contrattazione  sindacale  decentrata  nel  rispetto  della  garanzia
occupazionale. Gli eventuali processi di  mobilita'  e  l'allocazione
del  personale  sono  trattati  attraverso  il   confronto   con   le
organizzazioni sindacali in ottemperanza delle norme contrattuali.