Art. 9 
 
          Sistema di incentivazione, verifica e valutazione 
 
  1. La Regione, anche nell'ambito dei programmi di riordino  di  cui
alla  legge  regionale  n.  21  del  2012,  prevede   meccanismi   di
incentivazione economica, in applicazione del  Capo  IV  della  legge
regionale n. 21 del 2012,  nei  trasferimenti  finanziari  in  favore
degli ambiti distrettuali ove sia costituita un'unica forma  pubblica
di gestione. Sono esclusi dal sistema incentivante  i  casi  previsti
dall'art. 7. 
  2. La Giunta regionale garantisce funzioni di impulso nei confronti
degli  enti  locali  ed  esercita  attivita'  di   monitoraggio   sul
raggiungimento degli obiettivi della  presente  legge,  riferendo  al
Consiglio delle  Autonomie  locali  e  all'Assemblea  legislativa  in
merito alla costituzione delle  forme  pubbliche  di  gestione  negli
ambiti  distrettuali   e   alla   realizzazione   dei   processi   di
riorganizzazione di cui alla presente legge.