Art. 9 Sistema di incentivazione, verifica e valutazione 1. La Regione, anche nell'ambito dei programmi di riordino di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, prevede meccanismi di incentivazione economica, in applicazione del Capo IV della legge regionale n. 21 del 2012, nei trasferimenti finanziari in favore degli ambiti distrettuali ove sia costituita un'unica forma pubblica di gestione. Sono esclusi dal sistema incentivante i casi previsti dall'art. 7. 2. La Giunta regionale garantisce funzioni di impulso nei confronti degli enti locali ed esercita attivita' di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge, riferendo al Consiglio delle Autonomie locali e all'Assemblea legislativa in merito alla costituzione delle forme pubbliche di gestione negli ambiti distrettuali e alla realizzazione dei processi di riorganizzazione di cui alla presente legge.