Art. 12 
 
               Atti regionali di coordinamento tecnico 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare   l'uniformita'   e   la   trasparenza
dell'attivita'  tecnico-amministrativa  dei  Comuni   nella   materia
edilizia,  il  trattamento  omogeneo  dei  soggetti  coinvolti  e  la
semplificazione dei relativi adempimenti, Regione ed enti  locali  in
sede di Consiglio delle Autonomie locali definiscono il contenuto  di
atti di coordinamento tecnico ai  fini  della  loro  approvazione  da
parte della Giunta regionale. 
  2. Entro centottanta giorni dall'approvazione,  i  contenuti  degli
atti  di  cui  al  comma  1  sono  recepiti  da  ciascun  Comune  con
deliberazione del Consiglio  e  contestuale  modifica  o  abrogazione
delle   previsioni   regolamentari   e   amministrative   con    essi
incompatibili. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione il
comma 3 bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000. 
  3. Per i Comuni che esercitano in  forma  associata,  negli  ambiti
territoriali di cui all'articolo 6 della legge regionale  n.  21  del
2012, le funzioni di autorizzazione  e  di  controllo  dell'attivita'
edilizia  e  la  funzione  generale   di   vigilanza   sull'attivita'
urbanistica ed edilizia, il recepimento di cui al comma 2 costituisce
criterio di preferenza per la corresponsione degli incentivi previsti
dal programma di riordino  territoriale  ai  sensi  dell'articolo  22
della legge regionale n. 21 del 2012. 
  4. Gli atti di coordinamento tecnico definiscono, tra l'altro: 
    a) il modello unico regionale della richiesta di permesso,  della
SCIA, e di ogni altro atto disciplinato dalla presente legge; 
    b) l'elenco della documentazione da allegare  alla  richiesta  di
permesso e alla SCIA, alla comunicazione di fine dei lavori e ad ogni
altro atto disciplinato dalla presente legge; 
    c) l'elenco dei progetti particolarmente complessi che comportano
il raddoppio dei tempi istruttori, ai sensi dell'articolo  18,  comma
9; 
    d)  i  criteri  generali  per  la  determinazione   della   somma
forfettaria dovuta per il rilascio della  valutazione  preventiva  di
cui all'articolo 21; 
    e) le modalita' di definizione del campione di pratiche  edilizie
soggette a controllo dopo la fine dei lavori, ai sensi  dell'articolo
23; 
    f) i  requisiti  edilizi  igienico  sanitari  degli  insediamenti
produttivi e di  servizio  caratterizzati  da  significativi  impatti
sull'ambiente e sulla salute; 
    g)  la  classificazione   uniforme   delle   destinazioni   d'uso
utilizzabili dagli strumenti urbanistici comunali; 
    h) i criteri per l'applicazione  omogenea  della  classificazione
degli interventi edilizi. 
  5.  In  particolare,  l'atto  di  coordinamento  tecnico   inerente
l'elenco dei documenti da allegare alla richiesta di permesso e  alla
SCIA deve prevedere: 
    a) gli elaborati costitutivi del progetto, tra cui,  in  caso  di
interventi sull'esistente,  quelli  rappresentativi  dello  stato  di
fatto e dello stato legittimo degli immobili oggetto dell'intervento; 
    b) i contenuti della dichiarazione con la quale il professionista
abilitato assevera analiticamente che  l'intervento  rientra  in  una
delle fattispecie soggette al titolo  abilitativo  presentato  e  che
l'intervento e' conforme alla disciplina dell'attivita'  edilizia  di
cui all'articolo 9, comma 3; 
    c) la distinzione tra la documentazione essenziale,  obbligatoria
per la presentazione dell'istanza di permesso e  della  SCIA,  quella
richiesta per l'inizio dei lavori e quella che  il  progettista  puo'
riservarsi di presentare a fine lavori.