Art. 13 
 
                     Interventi soggetti a SCIA 
 
  1. Sono obbligatoriamente subordinati a  SCIA  gli  interventi  non
riconducibili  alla  attivita'  edilizia  libera  e  non  soggetti  a
permesso di costruire, tra cui: 
    a) gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  e  le  opere
interne che non presentino i requisiti di cui all'articolo  7,  comma
4; 
    b)  gli  interventi   volti   all'eliminazione   delle   barriere
architettoniche, sensoriali  e  psicologico-cognitive  come  definite
all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili
compresi  negli  elenchi  di  cui  alla  Parte  Seconda  del  decreto
legislativo  n.  42  del  2004   o   gli   immobili   aventi   valore
storicoarchitettonico,  individuati   dagli   strumenti   urbanistici
comunali ai sensi dell'articolo A-9,  comma  1,  dell'Allegato  della
legge  regionale  n.  20  del  2000,  qualora  riguardino  le   parti
strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e  degli
altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento; 
    c) gli interventi restauro scientifico e  quelli  di  restauro  e
risanamento conservativo; 
    d) gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  di  cui  alla
lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a  fini
abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti  di  cui  alla  legge
regionale 6 aprile  1998,  n.  11  (Recupero  a  fini  abitativi  dei
sottotetti esistenti); 
    e) il mutamento di destinazione d'uso senza  opere  che  comporta
aumento del carico urbanistico; 
    f) l'installazione o la revisione  di  impianti  tecnologici  che
comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di  edifici
o di attrezzature esistenti; 
    g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22; 
    h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza  delle
unita' immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9,  comma  1,  della
legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in  materia  di  parcheggi,
programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate  nonche'
modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina  della
circolazione stradale, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393); 
    i)  le  opere  pertinenziali  non   classificabili   come   nuova
costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato; 
    l) le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta; 
    m) gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2; 
    n)  gli  interventi  di  demolizione  parziale  e  integrale   di
manufatti edilizi; 
    o) il recupero e il risanamento delle aree libere  urbane  e  gli
interventi di rinaturalizzazione. 
    p) i significativi movimenti di terra  di  cui  alla  lettera  m)
dell'Allegato. 
  2. Gli  strumenti  urbanistici  comunali  possono  individuare  gli
interventi di nuova costruzione disciplinati da precise  disposizioni
sui contenuti planovolumetrici, formali,  tipologici  e  costruttivi,
per i quali gli interessati, in alternativa al permesso di costruire,
possono presentare una SCIA.  Le  analoghe  previsioni  riferite  nei
piani vigenti alla denuncia di inizio attivita' sono attuate mediante
SCIA. 
  3. Ove non  sussistano  ragionevoli  alternative  progettuali,  gli
interventi di cui al comma 1, lettera b)  possono  comportare  deroga
alla densita' edilizia, all'altezza e alla distanza tra i  fabbricati
e dai confini stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica
e dal decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2  aprile  1968,  n.
1444. 
  4. Gli strumenti urbanistici possono limitare i  casi  in  cui  gli
interventi di ristrutturazione edilizia, di cui al comma  1,  lettera
d), sono consentiti mediante demolizione e  successiva  ricostruzione
del fabbricato, con modifiche agli originari  parametri.  All'interno
del centro storico di cui all'articolo A-7 dell'Allegato  alla  legge
regionale  n.  20  del  2000  i  Comuni   individuano   con   propria
deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013 e da  aggiornare
con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non e'  ammessa  la
ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma  e  quelle  nelle
quali i lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni  caso
avere inizio prima che siano decorsi  trenta  giorni  dalla  data  di
presentazione della SCIA. Nella pendenza del termine  per  l'adozione
della deliberazione di cui al secondo periodo, non trova applicazione
per il predetto  centro  storico  la  ristrutturazione  edilizia  con
modifica della sagoma.