Art. 14 
 
                        Disciplina della SCIA 
 
  1. La SCIA e' presentata al Comune dal proprietario dell'immobile o
da chi  ne  ha  titolo  nell'osservanza  dell'atto  di  coordinamento
tecnico previsto dall'articolo  12,  corredata  dalla  documentazione
essenziale,  tra  cui  gli   elaborati   progettuali   previsti   per
l'intervento che si intende realizzare e la dichiarazione con cui  il
progettista abilitato assevera  analiticamente  che  l'intervento  da
realizzare: 
    a)  e'  compreso   nelle   tipologie   di   intervento   elencate
nell'articolo 13; 
    b) e' conforme alla disciplina  dell'attivita'  edilizia  di  cui
all'articolo 9, comma 3, nonche' alla valutazione preventiva  di  cui
all'articolo 21, ove acquisita. 
  2. La SCIA e' corredata altresi' dalle autorizzazioni e dagli  atti
di  assenso,  comunque  denominati,   o   dalle   autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni  di  tecnici  abilitati
relative alla sussistenza dei requisiti e dei  presupposti  necessari
ai  fini  della  realizzazione  dell'intervento   edilizio   di   cui
all'articolo 9, comma 5, dagli  elaborati  tecnici  e  dai  documenti
richiesti  per  iniziare  i  lavori,  nonche'  dall'attestazione  del
versamento del contributo di costruzione, se dovuto. Gli interessati,
prima  della  presentazione  della  SCIA,  possono  richiedere   allo
Sportello unico  di  provvedere  all'acquisizione  di  tali  atti  di
assenso  ai  sensi  dell'articolo  4,   comma   5,   presentando   la
documentazione richiesta dalla disciplina  di  settore  per  il  loro
rilascio. 
  3. Nella SCIA e' elencata la  documentazione  progettuale  che  gli
interessati si riservano di  presentare  alla  fine  dei  lavori,  in
attuazione dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12,
comma 5, lettera c). 
  4. Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione  della  SCIA,
lo Sportello unico verifica la  completezza  della  documentazione  e
delle dichiarazioni prodotte o che il soggetto  si  e'  riservato  di
presentare ai sensi del comma 3 e: 
    a) in caso di  verifica  negativa,  comunica  in  via  telematica
all'interessato e al progettista l'inefficacia della SCIA; 
    b) in caso di verifica  positiva,  trasmette  in  via  telematica
all'interessato  e  al  progettista  la  comunicazione  di   regolare
deposito  della  SCIA.  La  SCIA  e'   efficace   a   seguito   della
comunicazione di regolare deposito e comunque decorso il  termine  di
cinque giorni lavorativi  dalla  sua  presentazione,  in  assenza  di
comunicazione della verifica negativa. 
  5. Entro i trenta giorni successivi all'efficacia  della  SCIA,  lo
Sportello  unico  verifica  la  sussistenza  dei  requisiti   e   dei
presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti  territoriali
ed urbanistici per  l'esecuzione  dell'intervento.  L'amministrazione
comunale puo' definire  modalita'  di  svolgimento  del  controllo  a
campione qualora le risorse organizzative non consentono di  eseguire
il controllo sistematico delle SCIA. 
  6. Tale termine puo' essere sospeso una  sola  volta  per  chiedere
chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata. 
  7. Ove rilevi che sussistono motivi di contrasto con la  disciplina
vigente preclusivi  dell'intervento,  lo  Sportello  unico  vieta  la
prosecuzione dei lavori, ordinando altresi' il ripristino dello stato
delle opere e dei luoghi e la rimozione  di  ogni  eventuale  effetto
dannoso. 
  8.  Nel  caso   in   cui   rilevi   violazioni   della   disciplina
dell'attivita' edilizia di cui all'articolo 9, comma 3,  che  possono
essere superate attraverso la modifica conformativa del progetto,  lo
Sportello unico  ordina  agli  interessati  di  predisporre  apposita
variazione  progettuale  entro  un  congruo  termine,  comunque   non
superiore a sessanta giorni. Decorso  inutilmente  tale  termine,  lo
Sportello unico assume i provvedimenti di cui al comma 7. 
  9. Decorso il termine di trenta  giorni  di  cui  al  comma  5,  lo
Sportello  unico  adotta  motivati  provvedimenti   di   divieto   di
prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi  di
esso nel  caso  in  cui  si  rilevi  la  falsita'  o  mendacia  delle
asseverazioni, delle dichiarazioni sostitutive  di  certificazioni  o
degli atti di notorieta' allegati alla SCIA. 
  10. Lo Sportello unico adotta i medesimi provvedimenti  di  cui  al
comma 9 anche in caso di pericolo di danno per il patrimonio  storico
artistico, culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza
pubblica o per la  difesa  nazionale,  previo  motivato  accertamento
dell'impossibilita' di tutelare  i  beni  e  gli  interessi  protetti
mediante conformazione dell'intervento  alla  normativa  vigente.  La
possibilita'  di  conformazione  comporta  l'applicazione  di  quanto
disposto dal comma 8. 
  11. Decorso il termine di trenta giorni  di  cui  al  comma  5,  lo
Sportello  unico  segnala  altresi'  agli  interessati  le  eventuali
carenze  progettuali  circa  le  condizioni  di  sicurezza,   igiene,
salubrita',  efficienza  energetica,  accessibilita',  usabilita'   e
fruibilita' degli edifici e degli impianti che  risultino  preclusive
al fine del  rilascio  del  certificato  di  conformita'  edilizia  e
agibilita'. 
  12. Nei restanti casi in cui rilevi, dopo la scadenza  del  termine
di cui al comma 5, motivi di contrasto con la disciplina vigente,  lo
Sportello unico puo' assumere determinazioni in via di autotutela, ai
sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241  del
1990. 
  13. Resta ferma l'applicazione  delle  disposizioni  relative  alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.
380  del  2001,  dalla  legge  regionale  n.  23  del  2004  e  dalla
legislazione di settore, in tutti i casi in cui  lo  Sportello  unico
accerti la violazione della disciplina dell'attivita' edilizia.