Art. 16 
 
                        Validita' della SCIA 
 
  1. I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno  dalla
data della sua efficacia e devono concludersi entro  tre  anni  dalla
stessa data. Decorsi tali termini, in assenza di proroga  di  cui  al
comma 2, la SCIA decade di diritto per  le  opere  non  eseguite.  La
realizzazione della parte dell'intervento non ultimata e' soggetta  a
nuova SCIA. 
  2. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori  possono
essere prorogati,  anteriormente  alla  scadenza,  con  comunicazione
motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione e' allegata la
dichiarazione del  progettista  abilitato  con  cui  assevera  che  a
decorrere dalla data di inizio lavori  non  sono  entrate  in  vigore
contrastanti previsioni urbanistiche. 
  3. La sussistenza del titolo edilizio e' provata con la copia della
SCIA, corredata dai documenti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2,  e
dalla comunicazione di regolare deposito della documentazione di  cui
al comma 4,  lettera  b),  del  medesimo  articolo,  ove  rilasciata.
L'interessato puo' motivatamente richiedere allo Sportello  unico  la
certificazione della mancata  assunzione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 14, commi 7 e 8, entro il termine di trenta  giorni  per
lo svolgimento del controllo sulla SCIA presentata. 
  4. Gli estremi della SCIA sono contenuti nel cartello  esposto  nel
cantiere.