Art. 20 
 
                   Permesso di costruire in deroga 
 
  1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici e'
rilasciato esclusivamente per  edifici  ed  impianti  pubblici  o  di
interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale. 
  2. La deroga, nel rispetto delle  norme  igieniche,  sanitarie,  di
accessibilita' e di sicurezza e  dei  limiti  inderogabili  stabiliti
dalle   disposizioni   statali   e   regionali,    puo'    riguardare
esclusivamente  le  destinazioni  d'uso  ammissibili,   la   densita'
edilizia, l'altezza e la distanza tra i  fabbricati  e  dai  confini,
stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica. 
  3. Ai fini del  presente  articolo,  si  considerano  di  interesse
pubblico   gli   interventi   di   riqualificazione   urbana   e   di
qualificazione del patrimonio edilizio  esistente,  per  i  quali  e'
consentito  richiedere  il  permesso  in  deroga  fino  a  quando  la
pianificazione urbanistica non  abbia  dato  attuazione  all'articolo
7-ter della legge regionale 20 del 2000 e all'articolo 39 della legge
regionale 21  dicembre  2012,  n.  19  (Legge  finanziaria  regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale  15  novembre
2001, n.  40  in  coincidenza  con  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione della regione Emilia-Romagna per  l'esercizio  finanziario
2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015).