Art. 22 Varianti in corso d'opera 1. Le varianti al progetto previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera sono soggette a SCIA, ad esclusione delle seguenti, che richiedono un nuovo titolo abilitativo: a) la modifica della tipologia dell'intervento edilizio originario; b) la realizzazione di un intervento totalmente diverso rispetto al progetto iniziale per caratteristiche tipologiche, planovolu metriche o di utilizzazione; c) la realizzazione di volumi in eccedenza rispetto al progetto iniziale tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2. Le varianti in corso d'opera devono essere conformi alla disciplina dell'attivita' edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, alle prescrizioni contenute nel parere della Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio e possono essere attuate solo dopo aver adempiuto alle eventuali procedure abilitative prescritte dalle norme per la riduzione del rischio sismico, dalle norme sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative settoriali. 3. La SCIA di cui al comma 1 puo' essere presentata allo Sportello unico successivamente all'esecuzione delle opere edilizie e contestualmente alla comunicazione di fine lavori. 4. La mancata presentazione della SCIA di cui al presente articolo o l'accertamento della relativa inefficacia comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2004 per le opere realizzate in difformita' dal titolo abilitativo. 5. La SCIA per varianti in corso d'opera costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo e puo' comportare il conguaglio del contributo di costruzione derivante dalle modifiche eseguite.