Art. 22 
 
                      Varianti in corso d'opera 
 
  1.  Le  varianti  al  progetto  previsto  dal  titolo   abilitativo
apportate in corso d'opera sono soggette a SCIA, ad esclusione  delle
seguenti, che richiedono un nuovo titolo abilitativo: 
    a)  la  modifica   della   tipologia   dell'intervento   edilizio
originario; 
    b) la realizzazione di un intervento totalmente diverso  rispetto
al  progetto  iniziale  per  caratteristiche  tipologiche,  planovolu
metriche o di utilizzazione; 
    c) la realizzazione di volumi in eccedenza rispetto  al  progetto
iniziale tali da costituire un organismo edilizio, o parte  di  esso,
con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 
  2. Le  varianti  in  corso  d'opera  devono  essere  conformi  alla
disciplina dell'attivita' edilizia di cui all'articolo  9,  comma  3,
alle prescrizioni contenute  nel  parere  della  Commissione  per  la
qualita' architettonica e il paesaggio e possono essere attuate  solo
dopo aver adempiuto alle eventuali procedure  abilitative  prescritte
dalle norme per la riduzione del rischio  sismico,  dalle  norme  sui
vincoli paesaggistici,  idrogeologici,  forestali,  ambientali  e  di
tutela del patrimonio storico,  artistico  ed  archeologico  e  dalle
altre normative settoriali. 
  3. La SCIA di cui al comma 1 puo' essere presentata allo  Sportello
unico  successivamente  all'esecuzione   delle   opere   edilizie   e
contestualmente alla comunicazione di fine lavori. 
  4. La mancata presentazione della SCIA di cui al presente  articolo
o l'accertamento della relativa inefficacia comportano l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2004  per  le
opere realizzate in difformita' dal titolo abilitativo. 
  5.  La  SCIA  per  varianti  in  corso  d'opera  costituisce  parte
integrante dell'originario titolo abilitativo e  puo'  comportare  il
conguaglio del contributo di costruzione  derivante  dalle  modifiche
eseguite.