Art. 23 
 
         Certificato di conformita' edilizia e di agibilita' 
 
  1. Il Certificato  di  conformita'  edilizia  e  di  agibilita'  e'
richiesto per tutti gli  interventi  edilizi  soggetti  a  SCIA  e  a
permesso  di  costruire  e  per  gli  interventi   privati   la   cui
realizzazione  sia  prevista  da  accordi  di  programma,  ai   sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera a). 
  2. L'interessato trasmette  allo  Sportello  unico  alla  effettiva
conclusione delle opere, e comunque entro il termine di validita' del
titolo originario, la comunicazione di fine dei lavori corredata: 
    a) dalla domanda  di  rilascio  del  certificato  di  conformita'
edilizia e agibilita'; 
    b) dalla copia della scheda tecnica descrittiva  e  dei  relativi
allegati, di cui all'articolo 24; 
    c) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta
di accatastamento  dell'immobile,  quando  prevista,  presentata  dal
richiedente; 
    d) dal certificato di collaudo statico  di  cui  all'articolo  19
della legge regionale n.  19  del  2008  ove  richiesto  per  l'opera
realizzata; 
    e)  dalla  SCIA  per  le  eventuali  varianti  in  corso  d'opera
realizzate ai sensi dell'art. 22; 
    f) dalla  documentazione  progettuale  che  si  e'  riservato  di
presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12,
comma 5, lettera c). 
  3. La completa presentazione della documentazione di cui al comma 1
consente l'utilizzo immediato dell'immobile, fatto salvo l'obbligo di
conformare l'opera realizzata alle eventuali  prescrizioni  stabilite
dallo  Sportello  unico  in  sede  di  rilascio  del  certificato  di
conformita' edilizia e agibilita', ai  sensi  del  comma  9,  secondo
periodo. 
  4. Ai fini del rilascio del certificato di conformita'  edilizia  e
agibilita' sono sottoposti a controllo sistematico: 
    a) gli interventi di nuova edificazione; 
    b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 
    c) gli interventi di ristrutturazione edilizia; 
    d) gli interventi edilizi per  i  quali  siano  state  presentate
varianti  in  corso  d'opera  che  presentino  i  requisiti  di   cui
all'articolo14 bis della legge regionale n. 23 del 2004. 
  5.  L'amministrazione   comunale   puo'   definire   modalita'   di
svolgimento a campione del controllo degli interventi di cui al comma
4, comunque in una quota non inferiore al 25 per cento degli  stessi,
qualora  le  risorse  organizzative  disponibili  non  consentano  di
eseguirne il controllo sistematico. 
  6. Fuori dai casi di cui al comma 4, almeno il  25  per  cento  dei
restanti interventi edilizi  e'  soggetto  a  controllo  a  campione,
selezionato  secondo  i  criteri  uniformi  definiti  con   atto   di
coordinamento tecnico regionale di  cui  all'articolo  12,  comma  4,
lettera e). Lo Sportello unico, entro il termine perentorio di  dieci
giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di certificato di
conformita' edilizia e agibilita', comunica agli interessati  che  le
opere da loro realizzate sono sottoposte a controllo  a  campione  ai
fini del rilascio del certificato stesso. In assenza della tempestiva
comunicazione  della  sottoposizione  del  controllo  a  campione  il
certificato  di  conformita'  edilizia  e   agibilita'   si   intende
rilasciato secondo quanto dichiarato dal professionista nella  scheda
tecnica descrittiva. 
  7.  Il  responsabile  del  procedimento,  rilevata  l'incompletezza
formale della documentazione presentata,  puo'  richiedere,  entro  i
trenta  giorni   dalla   presentazione   della   domanda,   documenti
integrativi non a disposizione dell'amministrazione o che non possono
essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta  interrompe
il termine per il rilascio del certificato di  cui  al  comma  6,  il
quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti. 
  8.  Il  certificato  di  conformita'  edilizia  e   agibilita'   e'
rilasciato entro  il  termine  perentorio  di  novanta  giorni  dalla
richiesta.  Entro  tale  termine  il  responsabile  del  procedimento
controlla: 
    a) che le varianti  in  corso  d'opera  eventualmente  realizzate
siano  conformi  alla  disciplina  dell'attivita'  edilizia  di   cui
all'articolo 9, comma 3; 
    b) che  l'opera  realizzata  corrisponda  al  titolo  abilitativo
originario,  come  integrato  dall'eventuale  SCIA  di  fine   lavori
presentata ai sensi dell'articolo 22; 
    c)  la  sussistenza  delle  condizioni  di   sicurezza,   igiene,
salubrita',  efficienza  energetica,  accessibilita',  usabilita'   e
fruibilita' degli edifici e degli impianti negli  stessi  installati,
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente; 
    d) la  correttezza  della  classificazione  catastale  richiesta,
dando atto nel certificato di conformita' edilizia e agibilita' della
coerenza delle  caratteristiche  dichiarate  dell'unita'  immobiliare
rispetto alle  opere  realizzate  ovvero  dell'avvenuta  segnalazione
all'Agenzia delle entrate delle incoerenze riscontrate. 
  9. In caso di esito negativo  dei  controlli  di  cui  al  comma  8
trovano applicazioni le sanzioni di cui alla legge  regionale  n.  23
del 2004, per le opere realizzate in totale  o  parziale  difformita'
dal titolo abilitativo o in variazione essenziale allo stesso. Ove lo
Sportello unico rilevi la carenza delle condizioni di cui al comma 8,
lettera  c),  ordina  motivatamente  all'interessato  di   conformare
l'opera realizzata alla normativa vigente. 
  10. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del  certificato
di conformita'  edilizia  e  agibilita',  sulla  domanda  si  intende
formato  il   silenzio-assenso,   secondo   quanto   dichiarato   dal
professionista nella scheda tecnica descrittiva. 
  11. La conformita' edilizia e agibilita', comunque  certificata  ai
sensi del presente articolo, non impedisce l'esercizio del potere  di
dichiarazione di inagibilita' di un edificio o di parte  di  esso  ai
sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265
(Approvazione del testo unico  delle  leggi  sanitarie),  ovvero  per
motivi strutturali.