Art. 24 
 
        Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato 
 
  1. Ogni immobile per  il  quale  e'  richiesto  il  certificato  di
conformita' edilizia e di agibilita' ai sensi dell'articolo 23, comma
1 e' dotato di una scheda tecnica descrittiva generale e delle schede
relative alle singole unita' immobiliari  che  lo  compongono,  nelle
quali sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta
individuazione  dell'immobile  o  dell'unita'  immobiliare,  i   dati
metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti
obbligatori, nonche' gli estremi dei  titoli  edilizi  relativi  allo
stesso. 
  2.  La  scheda   tecnica,   predisposta   ed   aggiornata   da   un
professionista abilitato, attesta, ai  sensi  dell'articolo  481  del
codice penale, la conformita' edilizia e l'agibilita'  dell'immobile.
Essa contiene l'attestazione che l'opera realizzata  e'  conforme  al
progetto originario ed alle eventuali varianti, dal  punto  di  vista
dimensionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. La scheda
tecnica  contiene  altresi'  l'attestazione  della  sussistenza   dei
requisiti edilizi per il superamento e non creazione  delle  barriere
architettoniche,   sensoriali   e   psicologico-cognitive   e   delle
condizioni di sicurezza,  igiene,  salubrita',  risparmio  energetico
degli edifici  e  dei  relativi  impianti,  valutate  secondo  quanto
dispone la normativa vigente e  con  riferimento  al  certificato  di
regolare esecuzione dei lavori, ai certificati di collaudo e ad  ogni
altra dichiarazione di conformita' e  certificazione  previste  dalla
legge. 
  3. Con atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'articolo
16 della legge regionale  n.  20  del  2000  sono  individuate  forme
semplificate di predisposizione  della  scheda  tecnica  descrittiva,
relativamente agli interventi non rientranti nella nuova  costruzione
e nella ristrutturazione urbanistica ed edilizia. 
  4. Ai fini di una corretta compilazione della  scheda  tecnica,  il
responsabile del procedimento e' tenuto a fornire  al  progettista  i
dati in possesso dell'ente che verranno richiesti. 
  5.  La  scheda  tecnica  e'  parte  integrante  del  fascicolo  del
fabbricato, nel quale sono raccolte e aggiornate le  informazioni  di
tipo  progettuale,  strutturale,  impiantistico,   geologico   e   in
particolare  riguardanti  la  sicurezza,   l'igiene,   il   risparmio
energetico dell'intero edificio  e  dei  relativi  impianti,  nonche'
l'accessibilita', usabilita' e fruibilita' dell'edificio ai fini  del
superamento  e  dell'eliminazione  delle  barriere   architettoniche,
sensoriali  e  psicologico-cognitive.  A  tal  fine,  con  l'atto  di
coordinamento tecnico di cui al comma 3: 
    a) sono specificati i contenuti del fascicolo del fabbricato; 
    b) sono  stabilite  le  modalita'  di  compilazione,  custodia  e
aggiornamento del fascicolo, sia per gli edifici esistenti alla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sia  per  le  nuove
costruzioni.