Art. 24 Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato 1. Ogni immobile per il quale e' richiesto il certificato di conformita' edilizia e di agibilita' ai sensi dell'articolo 23, comma 1 e' dotato di una scheda tecnica descrittiva generale e delle schede relative alle singole unita' immobiliari che lo compongono, nelle quali sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile o dell'unita' immobiliare, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti obbligatori, nonche' gli estremi dei titoli edilizi relativi allo stesso. 2. La scheda tecnica, predisposta ed aggiornata da un professionista abilitato, attesta, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, la conformita' edilizia e l'agibilita' dell'immobile. Essa contiene l'attestazione che l'opera realizzata e' conforme al progetto originario ed alle eventuali varianti, dal punto di vista dimensionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. La scheda tecnica contiene altresi' l'attestazione della sussistenza dei requisiti edilizi per il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive e delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e dei relativi impianti, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente e con riferimento al certificato di regolare esecuzione dei lavori, ai certificati di collaudo e ad ogni altra dichiarazione di conformita' e certificazione previste dalla legge. 3. Con atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000 sono individuate forme semplificate di predisposizione della scheda tecnica descrittiva, relativamente agli interventi non rientranti nella nuova costruzione e nella ristrutturazione urbanistica ed edilizia. 4. Ai fini di una corretta compilazione della scheda tecnica, il responsabile del procedimento e' tenuto a fornire al progettista i dati in possesso dell'ente che verranno richiesti. 5. La scheda tecnica e' parte integrante del fascicolo del fabbricato, nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e in particolare riguardanti la sicurezza, l'igiene, il risparmio energetico dell'intero edificio e dei relativi impianti, nonche' l'accessibilita', usabilita' e fruibilita' dell'edificio ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive. A tal fine, con l'atto di coordinamento tecnico di cui al comma 3: a) sono specificati i contenuti del fascicolo del fabbricato; b) sono stabilite le modalita' di compilazione, custodia e aggiornamento del fascicolo, sia per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sia per le nuove costruzioni.