Art. 25 Agibilita' parziale 1. Il rilascio del certificato di conformita' edilizia e agibilita' parziale puo' essere richiesto: a) per singoli edifici e singole porzioni della costruzione, purche' strutturalmente e funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti relative all'intero edificio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione; b) per singole unita' immobiliari, purche' siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione relative all'intero edificio di cui fanno parte. 2. Nel caso di richiesta di agibilita' parziale, la comunicazione di fine lavori individua specificamente le opere edilizie richiamate dalle lettere a) e b) del comma 1, trovando applicazione per ogni altro profilo il procedimento di cui all'articolo 23.