Art. 25 
 
                         Agibilita' parziale 
 
  1. Il rilascio del certificato di conformita' edilizia e agibilita'
parziale puo' essere richiesto: 
    a) per singoli edifici  e  singole  porzioni  della  costruzione,
purche' strutturalmente  e  funzionalmente  autonomi,  qualora  siano
state realizzate e collaudate le infrastrutture per  l'urbanizzazione
degli  insediamenti  relative  all'intero  edificio  e  siano   state
completate le parti comuni relative al  singolo  edificio  o  singola
porzione della costruzione; 
    b) per singole unita' immobiliari, purche'  siano  completate  le
opere strutturali, gli impianti,  le  parti  comuni  e  le  opere  di
urbanizzazione relative all'intero edificio di cui fanno parte. 
  2. Nel caso di richiesta di agibilita' parziale,  la  comunicazione
di fine lavori individua specificamente le opere edilizie  richiamate
dalle lettere a) e b) del comma 1,  trovando  applicazione  per  ogni
altro profilo il procedimento di cui all'articolo 23.