Art. 27 
 
      Pubblicita' dei titoli abilitativi e richiesta di riesame 
 
  1. I  soggetti  interessati  possono  prendere  visione  presso  lo
Sportello  unico  dei  permessi  rilasciati,  insieme   ai   relativi
elaborati progettuali e convenzioni, ottenerne copia, e chiederne  al
Sindaco, entro dodici mesi dal rilascio, il riesame per contrasto con
le disposizioni di  legge  o  con  gli  strumenti  di  pianificazione
territoriale  e  urbanistica,  ai  fini  dell'annullamento  o   della
modifica del permesso stesso. 
  2. Il medesimo potere e'  riconosciuto  agli  stessi  soggetti  con
riguardo alle SCIA presentate, allo scopo di richiedere al Sindaco la
verifica della presenza delle condizioni per le quali l'intervento e'
soggetto   a   tale   titolo   abilitativo   e   della    conformita'
dell'intervento asseverato alla legislazione  e  alla  pianificazione
territoriale e urbanistica. 
  3. Il procedimento  di  riesame  e'  disciplinato  dal  RUE  ed  e'
concluso con atto motivato del Sindaco entro il termine  di  sessanta
giorni.