Art. 29 
 
                      Contributo di costruzione 
 
  1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero  di  cui  all'articolo
32, il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per  chiedere
il rilascio del permesso  o  per  presentare  la  SCIA  e'  tenuto  a
corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri  di
urbanizzazione nonche' al costo di costruzione. 
  2. Il contributo di costruzione e' quantificato dal Comune per  gli
interventi da realizzare attraverso il permesso di  costruire  ovvero
dall'interessato per quelli da realizzare con SCIA. 
  3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione  e'
corrisposta al Comune  all'atto  del  rilascio  del  permesso  ovvero
all'atto della presentazione della SCIA. Il  contributo  puo'  essere
rateizzato, a richiesta dell'interessato. 
  4. La quota di contributo  relativa  al  costo  di  costruzione  e'
corrisposta in corso d'opera, secondo  le  modalita'  e  le  garanzie
stabilite dal Comune. 
  5. Una quota  parte  del  contributo  di  costruzione  puo'  essere
utilizzata  per  garantire  i  controlli  sulle  trasformazioni   del
territorio e sulle attivita' edilizie previste nella presente legge.