Art. 30 
 
                       Oneri di urbanizzazione 
 
  1. Gli oneri  di  urbanizzazione  sono  dovuti  in  relazione  agli
interventi  di  ristrutturazione  edilizia  o  agli  interventi   che
comportano nuova edificazione o che  determinano  un  incremento  del
carico urbanistico in funzione di: 
    a) un aumento delle superfici utili degli edifici; 
    b) un mutamento  delle  destinazioni  d'uso  degli  immobili  con
incremento delle dotazioni territoriali; 
    c) un aumento delle unita' immobiliari, fatto salvo  il  caso  di
cui all'articolo 32, comma 1, lettera g). 
  2. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati alla realizzazione  e
alla manutenzione delle  infrastrutture  per  l'urbanizzazione  degli
insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e  per  gli
spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed  ambientali,  anche
con riferimento agli accordi territoriali  di  cui  all'articolo  15,
comma 3, della legge regionale n. 20 del 2000,  ferma  restando  ogni
diversa disposizione in materia tributaria e contabile. 
  3. Ai fini  della  determinazione  dell'incidenza  degli  oneri  di
urbanizzazione,  l'Assemblea  legislativa  provvede  a  definire   ed
aggiornare almeno  ogni  cinque  anni  le  tabelle  parametriche.  Le
tabelle sono articolate tenendo conto della possibilita' per i  piani
territoriali di  coordinamento  provinciali  di  individuare  diversi
ambiti  sub-provinciali,  ai  sensi   degli   articoli   13   e   A-4
dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ed in relazione: 
    a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei Comuni; 
    b)  alle  caratteristiche  geografiche  e  socio-economiche   dei
Comuni; 
    c) ai diversi ambiti e zone previsti negli strumenti urbanistici; 
    d) alle quote di dotazioni per attrezzature  e  spazi  collettivi
fissate dall'articolo A-24 dell'Allegato della legge regionale n.  20
del 2000 ovvero stabilite dai  piani  territoriali  di  coordinamento
provinciali. 
  4. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche ai sensi  del
comma 3  continuano  a  trovare  applicazione  le  deliberazioni  del
Consiglio  regionale  4  marzo  1998,  n.  849  (Aggiornamento  delle
indicazioni   procedurali   per   l'applicazione   degli   oneri   di
urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10  della  legge  28  gennaio
1977, n. 10) e n. 850 (Aggiornamento delle  tabelle  parametriche  di
definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10
della legge 28 gennaio 1977, n. 10).