Art. 33 
 
                          Convenzione tipo 
 
  1. Ai fini del rilascio del permesso  di  costruire  relativo  agli
interventi di edilizia abitativa convenzionata, la  Giunta  regionale
approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri e
i parametri ai quali  debbono  uniformarsi  le  convenzioni  comunali
nonche' gli atti di obbligo, in ordine in particolare: 
    a)   all'indicazione   delle   caratteristiche   tipologiche    e
costruttive degli alloggi; 
    b) alla determinazione dei  prezzi  di  cessione  degli  alloggi,
sulla base del costo delle aree, della costruzione e delle  opere  di
urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per  la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; 
    c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; 
    d) alla durata di validita' della convenzione,  non  superiore  a
trenta e non inferiore a venti anni. 
  2. L'Assemblea legislativa stabilisce criteri e  parametri  per  la
determinazione del valore  delle  aree  destinate  ad  interventi  di
edilizia abitativa convenzionata, allo scopo di calmierare  il  costo
delle medesime aree. 
  3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati  nelle
convenzioni ai sensi del comma 1 sono aggiornati  in  relazione  agli
indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione individuati  dopo  la
stipula delle convenzioni medesime. 
  4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di  cessione
e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.