Art. 43 
Sostituzione dell'articolo 16 (Altri interventi edilizi  eseguiti  in
  assenza o in  difformita'   dal  titolo  abilitativo)  della  legge
  regionale n. 23 del 2004. 
  1. L'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 2004 e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 16 (Sanzioni per interventi edilizi eseguiti in assenza o  in
difformita' dalla SCIA).- 1. Fuori dai casi di cui agli articoli  13,
14 e 15, gli interventi edilizi eseguiti in assenza o in  difformita'
dalla segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  comportano  la
sanzione pecuniaria pari al doppio  dell'aumento  del  valore  venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi,
determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2  bis,  e  comunque
non inferiore a 1.000  euro,  salvo  che  l'interessato  provveda  al
ripristino dello stato legittimo. Assieme alla sanzione pecuniaria il
Comune puo' prescrivere  l'esecuzione  di  opere  dirette  a  rendere
l'intervento piu'  consono  al  contesto  ambientale,  assegnando  un
congruo termine per l'esecuzione dei lavori.».