Art. 43 Sostituzione dell'articolo 16 (Altri interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo) della legge regionale n. 23 del 2004. 1. L'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Sanzioni per interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformita' dalla SCIA).- 1. Fuori dai casi di cui agli articoli 13, 14 e 15, gli interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, e comunque non inferiore a 1.000 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Assieme alla sanzione pecuniaria il Comune puo' prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento piu' consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori.».