Art. 46 
 
Inserimento dell'articolo 17 bis nella legge regionale n. 23 del 2004 
 
  1. Dopo l'articolo 17 della legge  regionale  n.  23  del  2004  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 17-bis (Varianti in corso d'opera a titoli edilizi rilasciati
prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del  1977).  -  1.  Al
fine  di  salvaguardare  il  legittimo   affidamento   dei   soggetti
interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali  dell'illecito,
non si procede alla demolizione  delle  opere  edilizie  eseguite  in
parziale difformita' durante i lavori  per  l'attuazione  dei  titoli
abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore  della  legge  28
gennaio 1977, n. 10 (Norme per la  edificabilita'  dei  suoli)  e  le
stesse possono essere regolarizzate attraverso  la  presentazione  di
una  SCIA  e  il  pagamento  delle   sanzioni   pecuniarie   previste
dall'articolo  17,  comma  3,  della  presente  legge.  Resta   ferma
l'applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui  la
normativa antisismica, di  sicurezza,  igienico  sanitaria  e  quella
contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo n. 42 del 2004.».