Art. 47 
Modifiche  all'articolo  18  (Sanzioni  applicabili  per  la  mancata
  denuncia  di inizio attivita') della  legge  regionale  n.  23  del
  2004. 
  1. Nella rubrica e nei commi 1 e 2  dell'articolo  18  della  legge
regionale n. 23 del 2004, le parole «denuncia  di  inizio  attivita'»
sono sostituite dall'espressione «SCIA». 
  2. Al comma 1, alla  fine  del  primo  periodo,  sono  aggiunte  le
seguenti parole «, ad eccezione degli interventi  eseguiti  con  SCIA
alternativa al permesso di costruire».