Art. 48 
 
Modifiche all'articolo 21 (Sanzioni pecuniarie) della legge regionale
                           n. 23 del 2004 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 21 della  legge  regionale  n.  23  del
2004, e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Ai fini del  calcolo  delle  sanzioni  pecuniarie  connesse  al
valore venale di opere o di loro  parti  illecitamente  eseguite,  il
Comune  utilizza  le   quotazioni   dell'Osservatorio   del   mercato
immobiliare dell'Agenzia del territorio, applicando la cifra espressa
nel valore minimo. 
  2-bis. Le Commissioni provinciali per la determinazione del  valore
agricolo medio provvedono a determinare il valore delle opere o delle
loro  parti  abusivamente  realizzate,  nei  casi  in  cui  non  sono
disponibili i parametri di valutazione di cui al  comma  2,  salvo  i
casi in cui i Comuni siano dotati di proprie strutture competenti  in
materia di stime immobiliari.».