Art. 49 Modifiche all'articolo 16 (Atti di indirizzo e coordinamento) della legge regionale n. 20 del 2000. 1 Il comma 3 dell' articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000 e' sostituito dal seguente: «3. La proposta degli atti di cui al comma 1 e' definita dalla Regione e dagli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali (CAL) ed e' approvata con deliberazione della Giunta regionale.».