Art. 49 
Modifiche all'articolo 16 (Atti di indirizzo  e  coordinamento) della
  legge regionale n. 20 del 2000. 
  1 Il comma 3 dell' articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000
e' sostituito dal seguente: 
  «3. La proposta degli atti di cui al  comma  1  e'  definita  dalla
Regione e dagli enti locali in  sede  di  Consiglio  delle  Autonomie
locali  (CAL)  ed  e'  approvata  con  deliberazione   della   Giunta
regionale.».