Art. 5 
 
           Interventi edilizi per le attivita' produttive 
 
  1.  La  gestione   dei   procedimenti   abilitativi   inerenti   la
realizzazione e la modifica  degli  impianti  produttivi  di  beni  e
servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica  n.
160 del 2010, sono attribuiti al SUAP. 
  2. Nel caso di impianti produttivi di beni e servizi, il SUAP e' il
punto  unico  di  accesso,  le  comunicazioni  al  richiedente   sono
trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico  e  gli  altri  uffici
comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che  sono
interessati al procedimento di rilascio del  permesso  di  costruire,
non possono trasmettere  al  richiedente  atti  autorizzatori,  nulla
osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque
denominati, e sono tenuti a trasmettere  immediatamente  al  SUAP  le
denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad
esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. 
  3. Il procedimento di competenza SUAP, disciplinato dall'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica n.  160  del  2010  trova
applicazione per  gli  interventi  attinenti  all'attivita'  edilizia
libera soggetti a comunicazione e per quelli  soggetti  a  SCIA,  che
riguardano la realizzazione e la modifica degli  impianti  produttivi
di beni e servizi. Nel caso in cui per  l'intervento  edilizio  siano
necessari autorizzazioni ed atti di assenso, comunque denominati,  di
cui all'articolo 9, comma 5, lettere a), b), c) e d), della  presente
legge,  gli  interessati  richiedono  preventivamente  al   SUAP   di
provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso,  presentando  la
documentazione richiesta dalla disciplina  di  settore  per  il  loro
rilascio. 
  4. Ai fini del rilascio,  ai  sensi  articolo  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, del titolo unico per  la
realizzazione e la modifica  degli  impianti  produttivi  di  beni  e
servizi, comprensivo del permesso di costruire,  il  SUAP  acquisisce
direttamente o tramite conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli
altri atti di assenso, comunque denominati, necessari. 
  5. Nell'ambito dei procedimenti di cui ai commi 3 e 4, qualora  non
sia stata costituita la struttura unica di cui all'articolo 4,  comma
3,  lo  Sportello  unico  per  l'edilizia  svolge  esclusivamente  le
funzioni di verifica della conformita' alla disciplina dell'attivita'
edilizia.  Per  tali  interventi  edilizi,  lo  Sportello  unico  per
l'edilizia  provvede  altresi'  al  rilascio   del   certificato   di
conformita' edilizia e agibilita'  delle  opere  realizzate,  nonche'
all'esercizio dei compiti di  vigilanza  e  controllo  dell'attivita'
edilizia, secondo le disposizioni di cui alla presente legge  e  alla
legge regionale  21  ottobre  2004,  n.  23  (Vigilanza  e  controllo
dell'attivita' edilizia ed applicazione della  normativa  statale  di
cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito
con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).