Art. 50 
 
Inserimento dell'articolo 18-bis nella legge regionale n. 20 del 2000 
 
  1. Dopo l'articolo 18 e la rubrica  «Capo  IV  Semplificazione  del
sistema della pianificazione» della legge regionale n. 20  del  2000,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 18-bis (Semplificazione  degli  strumenti  di  pianificazione
territoriale e urbanistica). - 1. Al fine di ridurre la  complessita'
degli apparati normativi dei  piani  e  l'eccessiva  diversificazione
delle disposizioni operanti in  campo  urbanistico  ed  edilizio,  le
previsioni  degli  strumenti   di   pianificazione   territoriale   e
urbanistica,   della   Regione,   delle   Province,   della    Citta'
metropolitana di Bologna  e  dei  Comuni  attengono  unicamente  alle
funzioni di governo del territorio  attribuite  al  loro  livello  di
pianificazione e non contengono la riproduzione, totale  o  parziale,
delle normative vigenti, stabilite: 
    a) dalle leggi statali e regionali, 
    b) dai regolamenti, 
    c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, 
    d) dalle norme tecniche, 
    e) dalle prescrizioni,  indirizzi  e  direttive  stabilite  dalla
pianificazione sovraordinata, 
    f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque  denominato,
avente incidenza sugli usi  e  le  trasformazioni  del  territorio  e
sull'attivita' edilizia. 
  2.  Nell'osservanza  del  principio  di  non   duplicazione   della
normativa sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico
ed Edilizio (RUE) nonche' le norme tecniche di attuazione e la Valsat
dei piani territoriali e urbanistici,  coordinano  le  previsioni  di
propria competenza alle disposizioni degli  atti  normativi  elencati
dal medesimo comma 1 attraverso richiami espressi  alle  prescrizioni
delle stesse che trovano diretta applicazione. 
  3. Allo scopo di consentire una agevole consultazione da parte  dei
cittadini delle normative vigenti che trovano diretta applicazione in
tutto il territorio regionale, la Regione,  le  Province,  la  Citta'
metropolitana di Bologna  e  i  Comuni  mettono  a  disposizione  dei
cittadini attraverso i propri siti web il testo vigente degli atti di
cui al comma 1 di propria competenza. 
  4. La Regione individua entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente disposizione, e aggiorna periodicamente, le disposizioni che
trovano uniforme  e  diretta  applicazione  su  tutto  il  territorio
regionale, attraverso appositi atti  di  indirizzo  e  coordinamento,
approvati  ai  sensi  dell'articolo  16.  Le  Province,   la   Citta'
metropolitana di Bologna e i Comuni adeguano i  propri  strumenti  di
pianificazione territoriale e urbanistica a quanto previsto dai commi
1 e 2 secondo le indicazioni degli atti di indirizzo regionali, entro
centottanta giorni dall'entrata in  vigore  degli  stessi.  Trascorso
tale termine,  le  normative  di  cui  al  comma  1  trovano  diretta
applicazione, prevalendo sulle previsioni con esse incompatibili.».