Art. 51 Modifiche all'articolo 19 (Carta unica del territorio) della legge regionale n. 20 del 2000 1. La rubrica dell'articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2000, e' sostituita dalla seguente: «Carta unica del territorio e tavola dei vincoli». 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2000, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Allo scopo di assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale vigente e dei vincoli che gravano sul territorio e, conseguentemente, semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attivita' di verifica della conformita' degli interventi di trasformazione progettati, i Comuni si dotano di un apposito strumento conoscitivo, denominato «Tavola dei vincoli», nel quale sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela. Tale atto e' corredato da un apposito elaborato, denominato «Scheda dei vincoli», che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva. 3-ter. La Tavola dei vincoli costituisce, a pena di illegittimita', elaborato costitutivo del PSC e relative varianti, nonche' del POC, del RUE, del PUA e relative varianti, limitatamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le loro previsioni. Nelle more dell'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, la Tavola dei vincoli puo' essere approvata e aggiornata attraverso apposite deliberazioni del Consiglio comunale meramente ricognitive, non costituenti varianti alla pianificazione vigente. Tali deliberazioni accertano altresi' quali previsioni degli strumenti urbanistici comunali e atti attuativi delle stesse hanno cessato di avere efficacia, in quanto incompatibili con le leggi, i piani sovraordinati e gli atti sopravvenuti che hanno disposto i vincoli e le prescrizioni immediatamente operanti nel territorio comunale. 3-quater. Il parere di legittimita' e regolarita' amministrativa dell'atto di approvazione di ciascuno strumento urbanistico attesta, tra l'altro, che il piano e' conforme a quanto stabilito dal comma 3-ter primo periodo. 3-quinquies. Nella Valsat di ciascun piano urbanistico e' contenuto un apposito capitolo, denominato «Verifica di conformita' ai vincoli e prescrizioni», nel quale si da' atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato. 3-sexies. La Regione con apposito atto di indirizzo emanato ai sensi dell'articolo 16, stabilisce gli standard tecnici e le modalita' di rappresentazione e descrizioni dei vincoli e prescrizioni, allo scopo di assicurare l'uniforme applicazione del presente comma in tutto il territorio regionale e di agevolare e rendere piu' celere l'interpretazione e l'interpolazione dei dati e informazioni contenuti nella tavola e nella scheda dei vincoli. Al fine di favorire la predisposizione di tali elaborati, la Regione, in collaborazione con le amministrazioni statali competenti e d'intesa con le Province, provvede con apposita delibera ricognitiva ad individuare e, aggiornare periodicamente e mettere a disposizione dei Comuni con sistemi telematici la raccolta dei vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico testimoniale che gravano sul territorio regionale e alla raccolta e messa a disposizione dei dati conoscitivi e valutativi del territorio interessato da ciascun vincolo.».