Art. 51 
 
       Modifiche all'articolo 19 (Carta unica del territorio) 
                della legge regionale n. 20 del 2000 
 
  1. La rubrica dell'articolo 19 della  legge  regionale  n.  20  del
2000, e' sostituita dalla seguente: «Carta  unica  del  territorio  e
tavola dei vincoli». 
  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 20 del
2000, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Allo scopo  di  assicurare  la  certezza  della  disciplina
urbanistica e territoriale vigente e  dei  vincoli  che  gravano  sul
territorio e, conseguentemente, semplificare la  presentazione  e  il
controllo dei titoli edilizi e ogni altra attivita' di verifica della
conformita' degli interventi di trasformazione progettati,  i  Comuni
si dotano di un apposito strumento  conoscitivo,  denominato  «Tavola
dei vincoli», nel quale sono  rappresentati  tutti  i  vincoli  e  le
prescrizioni che precludono,  limitano  o  condizionano  l'uso  o  la
trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di
pianificazione  urbanistica   vigenti,   dalle   leggi,   dai   piani
sovraordinati,   generali   o   settoriali,   ovvero    dagli    atti
amministrativi di apposizione di vincoli  di  tutela.  Tale  atto  e'
corredato da un apposito elaborato, denominato «Scheda dei  vincoli»,
che  riporta  per  ciascun  vincolo  o  prescrizione,   l'indicazione
sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva. 
  3-ter. La Tavola dei vincoli costituisce, a pena di illegittimita',
elaborato costitutivo del PSC e relative varianti, nonche'  del  POC,
del RUE, del PUA  e  relative  varianti,  limitatamente  agli  ambiti
territoriali cui  si  riferiscono  le  loro  previsioni.  Nelle  more
dell'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, la Tavola dei
vincoli  puo'  essere  approvata  e  aggiornata  attraverso  apposite
deliberazioni  del  Consiglio  comunale  meramente  ricognitive,  non
costituenti varianti alla pianificazione vigente. Tali  deliberazioni
accertano  altresi'  quali  previsioni  degli  strumenti  urbanistici
comunali e  atti  attuativi  delle  stesse  hanno  cessato  di  avere
efficacia,  in  quanto  incompatibili   con   le   leggi,   i   piani
sovraordinati e gli atti sopravvenuti che hanno disposto i vincoli  e
le prescrizioni immediatamente operanti nel territorio comunale. 
  3-quater. Il parere di legittimita'  e  regolarita'  amministrativa
dell'atto di approvazione di ciascuno strumento urbanistico  attesta,
tra l'altro, che il piano e' conforme a quanto  stabilito  dal  comma
3-ter primo periodo. 
  3-quinquies. Nella Valsat di ciascun piano urbanistico e' contenuto
un apposito capitolo, denominato «Verifica di conformita' ai  vincoli
e  prescrizioni»,  nel  quale  si  da'  atto  analiticamente  che  le
previsioni del piano sono conformi  ai  vincoli  e  prescrizioni  che
gravano sull'ambito territoriale interessato. 
  3-sexies. La Regione con apposito  atto  di  indirizzo  emanato  ai
sensi  dell'articolo  16,  stabilisce  gli  standard  tecnici  e   le
modalita'  di  rappresentazione   e   descrizioni   dei   vincoli   e
prescrizioni, allo scopo di assicurare  l'uniforme  applicazione  del
presente comma in tutto il territorio  regionale  e  di  agevolare  e
rendere piu' celere l'interpretazione e l'interpolazione dei  dati  e
informazioni contenuti nella tavola e nella scheda  dei  vincoli.  Al
fine di favorire la predisposizione di tali elaborati, la Regione, in
collaborazione con le amministrazioni statali competenti  e  d'intesa
con le  Province,  provvede  con  apposita  delibera  ricognitiva  ad
individuare e, aggiornare periodicamente e mettere a disposizione dei
Comuni con sistemi telematici  la  raccolta  dei  vincoli  di  natura
ambientale, paesaggistica e  storico  testimoniale  che  gravano  sul
territorio regionale e alla raccolta e messa a disposizione dei  dati
conoscitivi  e  valutativi  del  territorio  interessato  da  ciascun
vincolo.».