Art. 58 Adeguamento del regolamento edilizio comunale 1. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione alle disposizioni della legge regionale n. 20 del 2000, i Comuni possono apportare modifiche al regolamento edilizio, al fine di adeguarlo alla legislazione nazionale e regionale vigente. 2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate dal Comune secondo le modalita' previste per i regolamenti comunali.