Art. 58 
 
            Adeguamento del regolamento edilizio comunale 
 
  1. Fino all'adeguamento  degli  strumenti  di  pianificazione  alle
disposizioni della legge regionale n. 20 del 2000, i  Comuni  possono
apportare modifiche al regolamento edilizio,  al  fine  di  adeguarlo
alla legislazione nazionale e regionale vigente. 
  2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate dal Comune secondo
le modalita' previste per i regolamenti comunali.