Art. 59 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogati: 
    a) i Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII della legge  regionale  25
novembre 2002, n. 31 e gli articoli  38,  39,  40,  i  commi  4  e  5
dell'articolo 43, i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 46, gli articoli  47
e 48 della medesima legge regionale; 
    b) la lettera h-bis) del primo comma dell'articolo 19 della legge
regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle  funzioni
in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica). 
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano  di
avere efficacia le seguenti deliberazioni della Giunta regionale: 
    a) deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 1995, n.  593
(Approvazione dello schema di Regolamento edilizio tipo (Art. 2 legge
regionale 26  aprile  1990,  n.  33  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni)); 
    b) deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2000, n.  268
(Schema di Regolamento edilizio tipo -  aggiornamento  dei  requisiti
cogenti (Allegato A) e della parte quinta, ai sensi comma 2, art.  2,
L.R. n. 33/90); 
    c) deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio  2001,  n.  21
(Requisiti volontari per le opere edilizie. Modifica  e  integrazione
dei  requisiti  raccomandati  di  cui  all'allegato  b)  al   vigente
Regolamento edilizio tipo (delibera G.R. n. 593/95)).