Art. 60 
 
                  Disapplicazione di norme statali 
 
  1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge non  trova
diretta  applicazione  nel  territorio  regionale  la  disciplina  di
dettaglio prevista dalle  disposizioni  legislative  e  regolamentari
statali della Parte I, Titoli I, II e III, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001.