Art. 15 Esiti dell'applicazione 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dell'applicazione delle misure attivate. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 2 agosto 2013 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2013. (Omissis)