Art. 15 
 
                       Esiti dell'applicazione 
 
  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente  legge,  la
Giunta  regionale  riferisce  al  Consiglio  regionale  sugli   esiti
dell'applicazione delle misure attivate. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 2 agosto 2013 
 
                                ROSSI 
 
La presente legge e' stata approvata dal  Consiglio  regionale  nella
seduta del 26 luglio 2013. 
(Omissis)