Art. 11 
 
Indizione, modalita' di svolgimento ed effetti del dibattito pubblico 
 
  1. L'Autorita' indice il dibattito pubblico con atto  motivato  nel
quale: 
  a) stabilisce le modalita' e gli strumenti del dibattito stesso, in
modo  da  assicurare  la  massima   informazione   alla   popolazione
interessata, promuovere la partecipazione e garantire l'imparzialita'
della conduzione, la piena parita' di espressione di tutti i punti di
vista e l'eguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi  e  ai
momenti di dibattito; 
  b) stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata,  che  non
puo' superare i novanta giorni dal termine  dell'istruzione  tecnica,
salvo una sola proroga, motivata da elementi oggettivi, per non oltre
trenta giorni; 
  c) nomina il responsabile del dibattito pubblico individuandolo fra
soggetti esperti nelle metodologie e  nelle  pratiche  partecipative,
secondo procedure ad evidenza pubblica che consentano di scegliere  i
migliori curricula attinenti all'attivita' affidata, definendone  gli
specifici compiti; resta ferma la  possibilita'  che  sia  la  stessa
Autorita' ad assumere tale responsabilita'; 
    d) definisce il termine, non superiore a novanta giorni,  per  il
completamento dell'istruzione tecnica del dibattito. 
  2. L'atto di cui al comma  1  sospende  l'adozione  o  l'attuazione
degli atti di competenza regionale  connessi  all'intervento  oggetto
del dibattito pubblico. La sospensione e' limitata agli atti  la  cui
adozione o attuazione puo'  anticipare  o  pregiudicare  l'esito  del
dibattito pubblico. 
  3. In caso di dubbio l'Autorita' indica, anche d'ufficio, gli  atti
amministrativi sospesi ai sensi del comma 2. 
  4. La sospensione di cui ai commi 2 e 3, non riguarda gli  atti  la
cui  mancata  adozione  puo'  pregiudicare  finanziamenti  statali  o
comunitari. 
  5. L'atto con cui si dispone l'apertura del dibattito  pubblico  e'
trasmesso  alla  Giunta  regionale  ed  al  Consiglio  regionale,  e'
pubblicato  sui  rispettivi  siti  istituzionali  e  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione  Toscana   (B.U.R.T.);   resta   ferma   la
possibilita'  per  l'Autorita'  di  disporre   ulteriori   forme   di
pubblicita'.