Art. 11 Indizione, modalita' di svolgimento ed effetti del dibattito pubblico 1. L'Autorita' indice il dibattito pubblico con atto motivato nel quale: a) stabilisce le modalita' e gli strumenti del dibattito stesso, in modo da assicurare la massima informazione alla popolazione interessata, promuovere la partecipazione e garantire l'imparzialita' della conduzione, la piena parita' di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito; b) stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata, che non puo' superare i novanta giorni dal termine dell'istruzione tecnica, salvo una sola proroga, motivata da elementi oggettivi, per non oltre trenta giorni; c) nomina il responsabile del dibattito pubblico individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, secondo procedure ad evidenza pubblica che consentano di scegliere i migliori curricula attinenti all'attivita' affidata, definendone gli specifici compiti; resta ferma la possibilita' che sia la stessa Autorita' ad assumere tale responsabilita'; d) definisce il termine, non superiore a novanta giorni, per il completamento dell'istruzione tecnica del dibattito. 2. L'atto di cui al comma 1 sospende l'adozione o l'attuazione degli atti di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del dibattito pubblico. La sospensione e' limitata agli atti la cui adozione o attuazione puo' anticipare o pregiudicare l'esito del dibattito pubblico. 3. In caso di dubbio l'Autorita' indica, anche d'ufficio, gli atti amministrativi sospesi ai sensi del comma 2. 4. La sospensione di cui ai commi 2 e 3, non riguarda gli atti la cui mancata adozione puo' pregiudicare finanziamenti statali o comunitari. 5. L'atto con cui si dispone l'apertura del dibattito pubblico e' trasmesso alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale, e' pubblicato sui rispettivi siti istituzionali e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.); resta ferma la possibilita' per l'Autorita' di disporre ulteriori forme di pubblicita'.