Art. 14 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
  1. I soggetti che intendono chiedere  il  sostegno  ad  un  proprio
processo partecipativo, presentano una  domanda  preliminare  redatta
sulla base di uno  schema  che  l'Autorita'  definisce  entro  trenta
giorni  dal  proprio  insediamento,  sulla  base  dei  requisiti   di
ammissione di cui al comma 2. 
  2. La domanda preliminare di richiesta di un sostegno  deve  essere
presentata  alla  Autorita'  e  deve  indicare,  quali  requisiti  di
ammissione: 
    a)  l'oggetto  del  processo  partecipativo,  definito  in   modo
preciso; 
    b)  la  fase  e  lo  stato  di  elaborazione  degli  orientamenti
programmatici relativi a tale oggetto oppure, eventualmente, la  fase
del processo decisionale, anche gia'  avviato,  relativo  all'oggetto
del processo partecipativo; 
    c)  i  tempi  e  il  periodo  di  svolgimento,  con  una   durata
complessiva di norma non superiore a centottanta giorni; 
    d) nei casi in cui sia un ente locale a presentare la  richiesta,
le   risorse   finanziarie   eventualmente   gia'   destinate    alla
realizzazione di opere, interventi o  progetti  relativi  all'oggetto
del  processo  partecipativo,  nonche'  gli  atti  amministrativi   e
programmatici gia' compiuti che a tale realizzazione siano  collegati
o che possano testimoniare gli impegni politici pubblicamente assunti
dall'amministrazione competente sulla materia  oggetto  del  processo
partecipativo proposto; 
    e) una previsione dei costi del processo partecipativo  proposto;
per gli  enti  locali  e  le  imprese,  l'indicazione  delle  risorse
finanziarie proprie con cui si intende contribuire alla realizzazione
del processo; per altri soggetti, l'entita' e la natura delle risorse
proprie, anche solo di natura organizzativa, messe a disposizione del
processo; 
    f) le prime ipotesi e proposte metodologiche sulle  modalita'  di
svolgimento del processo partecipativo. 
  3. Le domande preliminari sono  presentate,  nel  corso  dell'anno,
entro: 
    a) il 31 gennaio, per i processi che  hanno  inizio  dopo  il  31
marzo; 
    b) il 30 giugno, per i processi  che  hanno  inizio  dopo  il  31
agosto; 
    c) il 31 ottobre, per i processi che  hanno  inizio  dopo  il  31
dicembre. 
  4.  L'Autorita'   decide   sulla   ammissibilita'   delle   domande
preliminari entro trenta giorni dalla data di  scadenza  dei  termini
alla quale si riferiscono, sulla base dei seguenti criteri: 
    a)  valutazione  della  rilevanza   dell'oggetto   del   processo
partecipativo; 
    b)   valutazione   dei   costi   del   processo    partecipativo,
eventualmente anche in relazione ai costi del pro getto,  dell'opera,
dell'atto di governo del territorio o del l'intervento oggetto  dello
stesso processo partecipativo; 
    c)  valutazione   dei   possibili   effetti   che   il   processo
partecipativo puo' produrre sulla comunita' locale e  sulla  crescita
della coesione sociale,  sul  rapporto  fiduciario  tra  cittadini  e
istituzioni,  sulla  crescita  e  diffusione  di  una  cultura  della
cittadinanza attiva. 
  5. Il sostegno dei progetti ammessi dall'Autorita' puo' comprendere
anche uno soltanto dei seguenti interventi, come  definiti  ai  sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera e): 
    a) sostegno finanziario; 
    b) supporto metodologico; 
    c)  supporto   logistico   e   organizzativo,   con   particolare
riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.