Art. 14 Requisiti di ammissione 1. I soggetti che intendono chiedere il sostegno ad un proprio processo partecipativo, presentano una domanda preliminare redatta sulla base di uno schema che l'Autorita' definisce entro trenta giorni dal proprio insediamento, sulla base dei requisiti di ammissione di cui al comma 2. 2. La domanda preliminare di richiesta di un sostegno deve essere presentata alla Autorita' e deve indicare, quali requisiti di ammissione: a) l'oggetto del processo partecipativo, definito in modo preciso; b) la fase e lo stato di elaborazione degli orientamenti programmatici relativi a tale oggetto oppure, eventualmente, la fase del processo decisionale, anche gia' avviato, relativo all'oggetto del processo partecipativo; c) i tempi e il periodo di svolgimento, con una durata complessiva di norma non superiore a centottanta giorni; d) nei casi in cui sia un ente locale a presentare la richiesta, le risorse finanziarie eventualmente gia' destinate alla realizzazione di opere, interventi o progetti relativi all'oggetto del processo partecipativo, nonche' gli atti amministrativi e programmatici gia' compiuti che a tale realizzazione siano collegati o che possano testimoniare gli impegni politici pubblicamente assunti dall'amministrazione competente sulla materia oggetto del processo partecipativo proposto; e) una previsione dei costi del processo partecipativo proposto; per gli enti locali e le imprese, l'indicazione delle risorse finanziarie proprie con cui si intende contribuire alla realizzazione del processo; per altri soggetti, l'entita' e la natura delle risorse proprie, anche solo di natura organizzativa, messe a disposizione del processo; f) le prime ipotesi e proposte metodologiche sulle modalita' di svolgimento del processo partecipativo. 3. Le domande preliminari sono presentate, nel corso dell'anno, entro: a) il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo; b) il 30 giugno, per i processi che hanno inizio dopo il 31 agosto; c) il 31 ottobre, per i processi che hanno inizio dopo il 31 dicembre. 4. L'Autorita' decide sulla ammissibilita' delle domande preliminari entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini alla quale si riferiscono, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione della rilevanza dell'oggetto del processo partecipativo; b) valutazione dei costi del processo partecipativo, eventualmente anche in relazione ai costi del pro getto, dell'opera, dell'atto di governo del territorio o del l'intervento oggetto dello stesso processo partecipativo; c) valutazione dei possibili effetti che il processo partecipativo puo' produrre sulla comunita' locale e sulla crescita della coesione sociale, sul rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni, sulla crescita e diffusione di una cultura della cittadinanza attiva. 5. Il sostegno dei progetti ammessi dall'Autorita' puo' comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi, come definiti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e): a) sostegno finanziario; b) supporto metodologico; c) supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.