Art. 18 
 
                 Ammissione e modalita' di sostegno 
 
  1. L'Autorita' provvede all'ammissione dei  progetti  partecipativi
con atto motivato  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  della
domanda e ha facolta' di: 
  a)  condizionare  l'accoglimento  della  domanda  a  modifiche  del
progetto stesso finalizzate a renderlo piu' compiutamente rispondente
ai requisiti di ammissione ed ai criteri di priorita'; 
  b) indicare modalita' di svolgimento integrative anche riguardo  al
territorio e agli abitanti da coinvolgere, con  eventuale  necessita'
di integrare il numero delle firme; 
  c) richiedere  il  coordinamento  di  progetti  simili  o  analoghi
indicandone le modalita'; 
  d) differenziare o  combinare  le  diverse  tipologie  di  sostegno
regionale, tenendo conto delle richieste. 
  2. Quando esamina progetti proposti da residenti, imprese ovvero da
enti locali nel caso in cui i risultati  del  processo  partecipativo
concernono  competenze  di  altri  enti,  l'Autorita'  acquisisce  la
disponibilita'  del  l'amministrazione   competente   a   partecipare
attivamente al processo proposto ed a tener conto dei  risultati  dei
processi partecipativi, o  a  motivarne  pubblicamente,  ed  in  modo
puntuale, le ragioni del mancato o parziale accoglimento. 
  3.  Qualora   l'amministrazione   competente   non   manifesti   la
disponibilita' ai sensi del  comma  2,  l'Autorita'  ne  da'  notizia
pubblicamente e ne informa i  soggetti  richiedenti,  comunicando  le
ragioni che rendono impossibile l'accoglimento della domanda,  ovvero
l'impossibilita' di avviare un percorso partecipativo  condiviso  con
l'ente titolare delle decisioni sulla materia  oggetto  del  processo
partecipativo. 
  4.  L'Autorita',  sulla  base  delle  domande  presentate,  riserva
annualmente una quota delle risorse finanziarie  disponibili  per  il
sostegno ai progetti partecipativi inerenti gli atti di  governo  del
territorio. 
  5. Il sostegno ai progetti ammessi e': 
  a) rateizzato, anche con una quota di anticipo; 
  b) subordinato alla presentazione: 
  1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo; 
  2) della documentazione analitica dei costi; 
  c) sospeso, sino alla avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini
definiti in sede  di  ammissione,  dei  requisiti  e  degli  elementi
costitutivi dei criteri di priorita'; 
  d) soggetto a decadenza  e  ripetizione  in  caso  di  inosservanza
insanabile delle condizioni di ammissione. 
  6. Per i processi partecipativi in corso tra la conclusione  di  un
mandato  dell'Autorita'  e  la  successiva  nomina,   la   competente
struttura del Consiglio regionale e'  autorizzata  ad  effettuare  le
verifiche di corrispondenza fra i progetti ammessi al finanziamento e
quanto effettivamente  realizzato,  compresa  l'ammissibilita'  delle
spese  effettuate,   provvedendo   alla   conseguente   proporzionale
liquidazione di quei progetti che ottengono un riscontro positivo.