Art. 18 Ammissione e modalita' di sostegno 1. L'Autorita' provvede all'ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e ha facolta' di: a) condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del progetto stesso finalizzate a renderlo piu' compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione ed ai criteri di priorita'; b) indicare modalita' di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessita' di integrare il numero delle firme; c) richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalita'; d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste. 2. Quando esamina progetti proposti da residenti, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo concernono competenze di altri enti, l'Autorita' acquisisce la disponibilita' del l'amministrazione competente a partecipare attivamente al processo proposto ed a tener conto dei risultati dei processi partecipativi, o a motivarne pubblicamente, ed in modo puntuale, le ragioni del mancato o parziale accoglimento. 3. Qualora l'amministrazione competente non manifesti la disponibilita' ai sensi del comma 2, l'Autorita' ne da' notizia pubblicamente e ne informa i soggetti richiedenti, comunicando le ragioni che rendono impossibile l'accoglimento della domanda, ovvero l'impossibilita' di avviare un percorso partecipativo condiviso con l'ente titolare delle decisioni sulla materia oggetto del processo partecipativo. 4. L'Autorita', sulla base delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti partecipativi inerenti gli atti di governo del territorio. 5. Il sostegno ai progetti ammessi e': a) rateizzato, anche con una quota di anticipo; b) subordinato alla presentazione: 1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo; 2) della documentazione analitica dei costi; c) sospeso, sino alla avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorita'; d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione. 6. Per i processi partecipativi in corso tra la conclusione di un mandato dell'Autorita' e la successiva nomina, la competente struttura del Consiglio regionale e' autorizzata ad effettuare le verifiche di corrispondenza fra i progetti ammessi al finanziamento e quanto effettivamente realizzato, compresa l'ammissibilita' delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale liquidazione di quei progetti che ottengono un riscontro positivo.